Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Rimborso ai datori di lavoro degli emolumenti corrisposti agli amministratori comunali, lavoratori dipendenti per le assenze dal lavoro connesse all'esercizio della loro carica politica

Responsabile di procedimento: Schiavella Fabiola
Responsabile di provvedimento: Saccoccia Marina

Uffici responsabili

Ufficio Segreteria Generale

Descrizione

Il D.lGS. 267/2000 disciplina, al Capo IV, lo Status degli amministratori locali. (Artt. 77 - 87).

Si evidenzia in particolare che:

I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, (…) hanno diritto di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva. [art. 79, comma 1];

I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, (…) delle commissioni consiliari (..) ovvero membri delle conferenze dei capogruppo (...) hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro.(....) [art. 79, comma 3]

I componenti degli organi esecutivi dei comuni, (…) e i presidenti dei consigli comunali, (..) nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. [art. 79, comma 4]

I lavoratori dipendenti di cui al presente articolo hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato. [permessi non retribuiti ex art. 79, comma 5]

Le assenze dal servizio di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 79 sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all'articolo 79. L'ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. Il rimborso viene effettuato dall'ente entro trenta giorni dalla richiesta. Le somme rimborsate sono esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67.  [art. 80 ]

Ai fini del rimborso i datori di lavoro sono tenuti ad acquisire periodica documentazione attestante le ore di permesso usufruibili e la causa di esercizio (riunioni organi dell'ente quali Giunta, Consiglio e Commissioni, permessi per attività istituzionale connesse alla carica di amministratore comunale necessari per l'espletamento del mandato).

Chi contattare:

Ufficio di Segreteria Generale
Comune di Frascati
P.zza G. Marconi n. 3
00044 - Frascati (RM)
Tel. 06 94184236 -263
Indirizzo email : ufficiosegreteria@comune.frascati.rm.it

 

Chi contattare

Personale da contattare: Cacciotti Silvia
Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

Riferimenti normativi

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: n.d.

Allegati

File con estensione pdf Allegato: AUTOCERTIFICAZIONE_AMMINISTRATORI_frascati_tempi necessari.pdf
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File con estensione doc Allegato: AUTOCERTIFICAZIONE_AMMINISTRATORI_frascati_tempi necessari.doc
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File con estensione pdf Allegato: DICHIARAZIONE_S0SOSTITUTIVA_ATTO_NOTORIETA_frascati_h24.pdf
(Pubblicato il 18/10/2021 - Aggiornato il 18/10/2021 - 100 kb - pdf)
File con estensione docx Allegato: DICHIARAZIONE_S0SOSTITUTIVA_ATTO_NOTORIETA_frascati_h24.docx
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File con estensione pdf Allegato: RIMBORSO DATORE DI LAVORO_MODELLO_FRASCATI.pdf
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File con estensione doc Allegato: RIMBORSO DATORE DI LAVORO_MODELLO_FRASCATI.doc
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