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Allegati



Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
Cos’è
E’ un procedimento diretto al riconoscimento del figlio concepito fuori dal matrimonio, con apposita dichiarazione posteriore al concepimento e anteriore alla nascita dello stesso (Art. 254 cc.).
Lo scopo di tale procedura è quello di garantire il sorgere del rapporto di filiazione, anche nel caso in cui la madre e/o il padre non possano presentarsi per un qualsiasi motivo a rendere la denuncia di nascita.
Il riconoscimento di un figlio nascituro si effettua mediante una dichiarazione da rendere innanzi all’Ufficiale di Stato Civile oppure in un atto pubblico ricevuto da un notaio o in un testamento.
Con la legge 10 dicembre 2012, n. 219 "Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali", il legislatore ha introdotto modifiche in materia di riconoscimento, prevedendo l'eliminazione dall'ordinamento delle residue distinzioni tra status di figli legittimi e figli naturali.
Requisiti
Il riconoscimento di un figlio nascituro può essere richiesto:
La dichiarazione può essere effettuata:
Documenti da presentare
inoltre, i cittadini stranieri devono presentare:
Tempi e iter della pratica
Per lo svolgimento della pratica è consigliabile concordare un appuntamento con l’Ufficio dello Stato Civile ai recapiti sotto indicati.
A chiusura del procedimento, contestuale alla ricezione della dichiarazione, verrà rilasciata copia della dichiarazione di riconoscimento da presentare successivamente al momento della denuncia di nascita del figlio, se uno dei due genitori o entrambi non potranno essere presenti.
Dove rivolgersi
Comune di Frascati – Ufficio dello Stato Civile
Piazza Guglielmo Marconi, 4 (piano terra)
00044 Frascati
Tel. 0694184240 – 241 – 297
Email: ufficiostatocivile@comune.frascati.rm.it
Pec: protocollofrascati@legalmail.it
Orari di ricevimento al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00
martedì pomeriggio previa prenotazione dalle ore 15.30 alle ore 17.00.
Normativa di riferimento: