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(Pubblicato il 16/02/2021 - Aggiornato il 16/02/2021 - 74 kb - pdf)
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
Il rapporto che intercorre tra i figli nati fuori dal matrimonio e i loro genitori non sorge automaticamente al momento della nascita, ma è l’effetto di un atto compiuto da uno o entrambi i genitori che si chiama “riconoscimento”.
Il riconoscimento di uno o più figli di genitori non coniugati fra loro può essere effettuato in vari momenti:
Nel secondo e nel terzo caso il riconoscimento del figlio può essere effettuato con dichiarazione davanti all' Ufficiale di Stato Civile oppure per testamento o per atto pubblico.
Requisiti
-Il riconoscimento di un figlio nato fuori dal matrimonio può essere richiesto:
-La dichiarazione può essere effettuata:
-Occorre distinguere tra:
Tale riconoscimento non può essere ricevuto dall’Ufficiale dello Stato Civile senza il consenso del genitore che ha riconosciuto per primo il figlio. Il consenso può essere reso anteriormente o contestualmente all’atto di riconoscimento e non può essere rifiutato se risponde all’interesse del figlio. Pertanto, in caso di mancanza del consenso, il genitore interessato potrà ricorrere al Tribunale Ordinario competente.
Tale riconoscimento non produce effetti giuridici senza l’assenso del figlio stesso, può essere reso contestualmente o successivamente all’atto di riconoscimento. Qualora manchi l’assenso, questo non rende il riconoscimento irricevibile ma solamente inefficace per l’ordinamento giuridico, almeno fino a quando il figlio decida di prestare il proprio assenso.
Documenti da presentare
inoltre, i cittadini stranieri devono:
Ulteriori documenti vengono acquisiti d'ufficio.
Tempi e iter della pratica
Per lo svolgimento della pratica è necessario concordare un appuntamento con l’Ufficio dello Stato Civile ai recapiti sotto indicati. Dopo aver ricevuto la dichiarazione di riconoscimento e il consenso dell’altro genitore o l’assenso del figlio ultraquattordicenne, l’ufficiale di stato civile formerà il processo verbale iscrivendolo negli appositi registri per poi essere sottoscritto dai dichiaranti. Successivamente provvederà alla comunicazione per le relative variazioni anagrafiche.
Effetti sul cognome
Il figlio assume il cognome del genitore che lo ha riconosciuto per primo o del padre in caso di riconoscimento congiunto effettuato da parte di entrambi i genitori al momento della nascita. Inoltre a partire dal 29/12/2016, a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 286/2016 e della Circolare n. 1/2017 del Ministero dell’Interno, i genitori, di comune accordo, al momento della nascita possono anche richiedere l’attribuzione del doppio cognome, paterno e materno.
Se il riconoscimento del padre avviene successivamente a quello della madre, il riconosciuto potrà conservare il cognome materno o assumere il cognome paterno, anteponendolo, aggiungendolo o sostituendolo a quello materno, come di seguito descritto:
Dove rivolgersi
Comune di Frascati – Ufficio dello Stato Civile
Piazza Guglielmo Marconi, 4 (piano terra)
00044 Frascati
Tel. 0694184240 – 241 – 297
Email: ufficiostatocivile@comune.frascati.rm.it
Pec: protocollofrascati@legalmail.it
Orari di ricevimento al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00
martedì pomeriggio previa prenotazione dalle ore 15.30 alle ore 17.00.
Normativa di riferimento:
(1) I minori di 16 anni per poter effettuare il riconoscimento, devono produrre copia del provvedimento del Tribunale che autorizza il riconoscimento nonostante il difetto di età.
(2) Il figlio nato da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela, in linea retta all’infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, può essere riconosciuto previa autorizzazione del Giudice.
(3) Il provvedimento emesso dal tribunale andrà trascritto e annotato nei registri dello stato civile del comune di residenza del minore.
(4) L’ufficio di Stato Civile dopo aver acquisito la dichiarazione corredata da apposita istanza, fotocopia del nuovo documento d’identità e del nuovo codice fiscale provvederà all’annotazione del cambiamento di cognome sull’atto di nascita del riconosciuto e alle variazioni anagrafiche di competenza.