CERTIFICATI ANAGRAFICI
Cosa è
Il certificato è il documento rilasciato da una Amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche (art.1 lett. f) Dpr 445/2000).
La certificazione è dunque l’atto che consente ad una persona di dimostrare, di fronte a terzi, fatti, stati, situazioni contenuti nei pubblici registri.
I certificati anagrafici attestano i dati contenuti nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente nel Comune (ANPR).
Quali sono
I certificati anagrafici che possono essere richiesti da chiunque sono:
- stato di famiglia: è il certificato che attesta la composizione della famiglia anagrafica
- residenza: è il certificato che attesta la residenza anagrafica di un soggetto.
Altre situazioni sono certificabili dall’ufficiale d’anagrafe qualora vi sia un interesse legittimo da parte del richiedente. Si possono quindi richiedere certificati di:
- stato libero: è il certificato che attesta l’assenza del vincolo del matrimonio (celibato/nubilato, vedovanza, libertà di stato a seguito di divorzio);
- esistenza in vita: è il certificato che comprova l’esistenza in vita del cittadino;
- cittadinanza: è il certificato che attesta la cittadinanza italiana del richiedente;
Le certificazioni rilasciate da un unico ufficio su fatti riferiti alla stessa persona devono essere raggruppate in un unico documento (art. 40 Dpr 445/2000) e sono le certificazioni plurime o contestuali.
Certificati anagrafici storici
I certificati anagrafici desunti da atti pregressi (certificati cosiddetti "storici" o "originari") sono rilasciati dall'ufficiale d'anagrafe, previa motivata richiesta (non si possono rilasciare certificazioni anagrafiche storiche che non siano motivate da un interesse giuridicamente tutelato).
Esistono vari tipi di certificati storici:
- Il certificato storico anagrafico che riporta tutte le variazioni di indirizzo all’interno del Comune di Frascati, non vengono riportati i dati riferiti ad altri Comuni.
- Il certificato di stato di famiglia "originario" che riguarda la composizione originaria della famiglia del richiedente (o della persona alla quale si riferisce la richiesta) al momento della nascita o dell'istituzione della scheda di famiglia.
- Il certificato di stato di famiglia "storico" che riguarda la composizione della famiglia del richiedente (o della persona alla quale si riferisce la richiesta) in una certa data precedente alla richiesta stessa e indicata dal richiedente.
È bene sottolineare che la funzione del certificato “stato di famiglia storico” non è quella di dar conto di un albero genealogico idoneo a dimostrare relazioni parentali (e/o eventuali eredi), ma solo di chi si trovava dimorante abitualmente in un determinato posto (indirizzo) in un certo momento.
Esso non può perciò dare certezza circa le relazioni di parentela intercorrenti tra persone coabitanti e, oltretutto, nulla dice circa l'esistenza di eventuali altri vincoli tra persone ed altre non coabitanti, essendo la funzione dell'anagrafe essenzialmente quella di rilevare la presenza stabile, comunque situata, di soggetti nel territorio comunale.
Richieste di rilascio di certificati anagrafici storici per ricerche genealogiche, in generale, non potranno essere accolte perché non hanno un fondamento giuridico.
Vengono rilasciati entro 30 giorni dalla richiesta motivata e corredata da marca da bollo da Euro 16,00 oltre ai diritti comunali.
Validità
La validità dei certificati anagrafici è di 6 mesi dalla data di rilascio (art. 41 Dpr 445/2000).
Regole per il rilascio e l'utilizzo dei certificati
I certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione devono essere utilizzati esclusivamente nei rapporti tra privati e devono riportare, pena la loro nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi" (art. 40 Dpr 28.12.2000 n. 445, come modificato dalla legge 12 novembre 2011 n. 183).
Nei rapporti con la Pubblica amministrazione e da settembre 2020, anche nei rapporti con i privati (decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” convertito con modificazioni nella “LEGGE 11 settembre 2020, n. 120”, introduce una modifica al DPR 445/2000, art. 30bis della citata legge di conversione.), la produzione di certificati deve essere sempre sostituita dalla presentazione di dichiarazioni sostitutive di certificazione (modulo inserito a fine pagina). Spetta alla Pubblica Amministrazione e dal Privato l’onere della verifica della dichiarazione resa dal cittadino.
Viene meno quindi la necessità per il cittadino di richiedere certificati anagrafici, fermo restando che gli stessi possono comunque essere richiesti ma prevedono il pagamento di marca da bollo da 16 euro
Costo
I certificati anagrafici sono soggetti ad imposta di bollo di 16,00 euro, oltre i diritti comunali, salvo le esenzioni previste dalla legge che devono essere specificate dall’interessato al momento della richiesta.
Sono quindi soggetti a bollo: tutti i certificati richiesti a titolo privato, fermo restando che anche i privati devo accettare l'autocertificazione.
I certificati anagrafici che invece rilasciati in esenzione dall’imposta di bollo (comunemente chiamati in “carta semplice”) sono quelli richiesti per gli usi espressamente previsti dalla Tabella B D.P.R. 642/1972 nonché dalle specifiche leggi speciali (vedi elenco inserito a fine pagina).
L’esenzione da bollo, quindi, è specificata e mai generica. Ne consegue che i cittadini, nel richiedere qualsiasi certificato anagrafico, se ritengono di aver diritto all’esenzione, devono obbligatoriamente indicare l’uso e la norma di legge che la prevedono, uso e norma che dovranno essere riportati dal funzionario sul certificato.
Si specifica che l’acquisizione di tale notizia, poiché conseguente all’adempimento di un obbligo di legge, quello fiscale, rientra tra i fini istituzionali dell’ente e pertanto non costituisce violazione della privacy.
Dove rivolgersi:
Comune di Frascati – Ufficio Anagrafe
Piazza Guglielmo Marconi, 3 (piano terra) 00044 Frascati
Orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00
il martedì anche dalle ore 15.00 alle 17.00 solo su appuntamento
Telefono: 0694184247
E-mail: ufficioanagrafe2@comune.frascati.rm.it
Pec: protocollofrascati@legalmail.it
Normativa di riferimento
DPR 445/2000
Tabella B D.P.R. 642/1972