Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

RICHIESTE CERTIFICATI ANAGRAFICI

Responsabile di procedimento: Schiavella Fabiola
Responsabile di provvedimento: Schiavella Fabiola

Uffici responsabili

Ufficio Anagrafe

Descrizione

CERTIFICATI ANAGRAFICI

 

Cosa è

Il certificato è il documento rilasciato da una Amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche (art.1 lett. f) Dpr 445/2000).

La certificazione è dunque l’atto che consente ad una persona di dimostrare, di fronte a terzi, fatti, stati, situazioni contenuti nei pubblici registri.

I certificati anagrafici attestano i dati contenuti nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente nel Comune (ANPR).

 

Quali sono

I certificati anagrafici che possono essere richiesti da chiunque sono:

  • stato di famiglia: è il certificato che attesta la composizione della famiglia anagrafica
  • residenza: è il certificato che attesta la residenza anagrafica di un soggetto.

Altre situazioni sono certificabili dall’ufficiale d’anagrafe qualora vi sia un interesse legittimo da parte del richiedente. Si possono quindi richiedere certificati di:

  • stato libero: è il certificato che attesta l’assenza del vincolo del matrimonio (celibato/nubilato, vedovanza, libertà di stato a seguito di divorzio);
  • esistenza in vita: è il certificato che comprova l’esistenza in vita del cittadino;
  • cittadinanza: è il certificato che attesta la cittadinanza italiana del richiedente;

Le certificazioni rilasciate da un unico ufficio su fatti riferiti alla stessa persona devono essere raggruppate in un unico documento (art. 40 Dpr 445/2000) e sono le certificazioni plurime o contestuali.

 

Certificati anagrafici storici

I certificati anagrafici desunti da atti pregressi (certificati cosiddetti "storici" o "originari") sono rilasciati dall'ufficiale d'anagrafe, previa motivata richiesta (non si possono rilasciare certificazioni anagrafiche storiche che non siano motivate da un interesse giuridicamente tutelato).

Esistono vari tipi di certificati storici:

  • Il certificato storico anagrafico che riporta tutte le variazioni di indirizzo all’interno del Comune di Frascati, non vengono riportati i dati riferiti ad altri Comuni.
  • Il certificato di stato di famiglia "originario" che riguarda la composizione originaria della famiglia del richiedente (o della persona alla quale si riferisce la richiesta) al momento della nascita o dell'istituzione della scheda di famiglia.
  • Il certificato di stato di famiglia "storico" che riguarda la composizione della famiglia del richiedente (o della persona alla quale si riferisce la richiesta) in una certa data precedente alla richiesta stessa e indicata dal richiedente.

È bene sottolineare che la funzione del certificato “stato di famiglia storico” non è quella di dar conto di un albero genealogico idoneo a dimostrare relazioni parentali (e/o eventuali eredi), ma solo di chi si trovava dimorante abitualmente in un determinato posto (indirizzo) in un certo momento.

Esso non può perciò dare certezza circa le relazioni di parentela intercorrenti tra persone coabitanti e, oltretutto, nulla dice circa l'esistenza di eventuali altri vincoli tra persone ed altre non coabitanti, essendo la funzione dell'anagrafe essenzialmente quella di rilevare la presenza stabile, comunque situata, di soggetti nel territorio comunale.

Richieste di rilascio di certificati anagrafici storici per ricerche genealogiche, in generale, non potranno essere accolte perché non hanno un fondamento giuridico.

Vengono rilasciati entro 30 giorni dalla richiesta motivata e corredata da marca da bollo da Euro 16,00 oltre ai diritti comunali.

 

Validità

La validità dei certificati anagrafici è di 6 mesi dalla data di rilascio (art. 41 Dpr 445/2000).

 

Regole per il rilascio e l'utilizzo dei certificati

I certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione devono essere utilizzati esclusivamente nei rapporti tra privati e devono riportare, pena la loro nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi" (art. 40 Dpr 28.12.2000 n. 445, come modificato dalla legge 12 novembre 2011 n. 183).

Nei rapporti con la Pubblica amministrazione e da settembre 2020, anche nei rapporti con i privati (decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”  convertito con modificazioni nella “LEGGE 11 settembre 2020, n. 120”, introduce una modifica al DPR 445/2000, art. 30bis della citata legge di conversione.)la produzione di certificati deve essere sempre sostituita dalla presentazione di dichiarazioni sostitutive di certificazione (modulo inserito a fine pagina). Spetta alla Pubblica Amministrazione e dal Privato l’onere della verifica della dichiarazione resa dal cittadino.

Viene meno quindi la necessità per il cittadino di richiedere certificati anagrafici, fermo restando che gli stessi possono comunque essere richiesti  ma prevedono il pagamento di marca da bollo da 16 euro

Costo

I certificati anagrafici sono soggetti ad imposta di bollo di 16,00 euro, oltre i diritti comunali, salvo le esenzioni previste dalla legge che devono essere specificate dall’interessato al momento della richiesta.

Sono quindi soggetti a bollo: tutti i certificati richiesti a titolo privato, fermo restando che anche i privati devo accettare l'autocertificazione.

I certificati anagrafici che invece rilasciati in esenzione dall’imposta di bollo (comunemente chiamati in “carta semplice”) sono quelli richiesti per gli usi espressamente previsti dalla Tabella B D.P.R. 642/1972 nonché dalle specifiche leggi speciali (vedi elenco inserito a fine pagina).

L’esenzione da bollo, quindi, è specificata e mai generica. Ne consegue che i cittadini, nel richiedere qualsiasi certificato anagrafico, se ritengono di aver diritto all’esenzione, devono obbligatoriamente indicare l’uso e la norma di legge che la prevedono, uso e norma che dovranno essere riportati dal funzionario sul certificato.

Si specifica che l’acquisizione di tale notizia, poiché conseguente all’adempimento di un obbligo di legge, quello fiscale, rientra tra i fini istituzionali dell’ente e pertanto non costituisce violazione della privacy.

 

Dove rivolgersi:

Comune di Frascati – Ufficio Anagrafe

Piazza Guglielmo Marconi, 3 (piano terra) 00044 Frascati

Orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00

          il martedì anche dalle ore 15.00 alle 17.00 solo su appuntamento

Telefono: 0694184247

E-mail: ufficioanagrafe2@comune.frascati.rm.it

Pec: protocollofrascati@legalmail.it

 

Normativa di riferimento

DPR 445/2000

Tabella B D.P.R. 642/1972

Chi contattare

Personale da contattare: Quinzi Francesca, Dorna Samantha
Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: 2030

Allegati

File con estensione doc Modulo richiesta certificati anagrafici: richiesta certificati anagrafici.doc
(Pubblicato il 28/04/2020 - Aggiornato il 28/04/2020 - 32 kb - doc)
File con estensione pdf Autocertificazione: autocertificazione.pdf
(Pubblicato il 28/04/2020 - Aggiornato il 28/04/2020 - 102 kb - pdf)
File con estensione generica Autocertificazione editabile: autocertificazione editabile.rtf
(Pubblicato il 28/04/2020 - Aggiornato il 28/04/2020 - 64 kb - generica)
File con estensione pdf Elenco esenzioni da bollo: ELENCO ESENZIONI DA BOLLO CERTIFICATI ANAGRAFICI.pdf
(Pubblicato il 28/04/2020 - Aggiornato il 28/04/2020 - 59 kb - pdf)
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Recapiti e contatti
Piazza G. Marconi, 3 - 00044 Frascati (RM)
PEC protocollofrascati@legalmail.it
Centralino 06.941841
P. IVA 02145231003
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