Servizio online
Allegati





Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
CANCELLAZIONE DELLA RESIDENZA
La cancellazione della residenza può avvenire per:
Non produce effetti sul riconoscimento della residenza l’assenza temporanea dal comune di dimora abituale, quando la persona si trovi in altra città o all’estero per motivi di studio, lavoro o per altre cause contingenti di durata limitata.
In caso di cancellazione, la posizione anagrafica può essere ripristinata solo con una nuova richiesta di iscrizione.
Cancellazione per morte
In caso di morte i familiari del defunto non devono fare alcuna comunicazione all'Ufficio Anagrafe, in quanto sarà compito dell'ufficiale dello Stato Civile comunicare il decesso all'Ufficio Anagrafe competente, anche se di un comune diverso dal luogo del decesso.
Cancellazione per emigrazione all'estero
CITTADINI ITALIANI
Il cittadino italiano che si trasferisce all’estero per un periodo superiore ad un anno può iscriversi all’AIRE – Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero.
La richiesta di iscrizione all'AIRE deve essere presentata in uno dei seguenti modi:
CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA O APPARTENENTI A STATO TERZO
I cittadini dell'Unione europea (comunitari) o appartenenti a Stato terzo (non comunitari) che intendono trasferirsi all’estero o rientrare nel proprio paese di origine, devono dichiarare all’Ufficio Anagrafe l’indirizzo di nuova residenza, utilizzando il modulo di trasferimento di residenza all'estero (inserito a fondo pagina).
Il procedimento si conclude entro 2 giorni dalla richiesta resa o inviata; l'Ufficio Anagrafe provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per la cancellazione e trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, la cancellazione si intende confermata.
Cancellazione per irreperibilità
La cancellazione dall’Anagrafe può avvenire per irreperibilità quando, a seguito di ripetuti accertamenti, la persona sia risultata irreperibile. Chiunque può segnalare la mancanza della dimora abituale riguardante persone iscritte nella propria o in altre famiglie. La cancellazione per irreperibilità avviene non prima di 1 anno dall'inizio della procedura di cancellazione dopo ripetuti controlli da parte dell’ufficiale d’anagrafe che si avvale della collaborazione della polizia locale.
La segnalazione può essere effettuata compilando la “dichiarazione di irreperibilità” inserita a fine pagina, accompagnata da copia di un documento di identità, e inviata con una delle seguenti modalità:
La cancellazione per irreperibilità comporta la perdita del diritto di voto, l’impossibilità di ottenere i certificati anagrafici e i documenti di riconoscimento, e tutti i benefici, anche sanitari, legati alla residenza.
Cancellazione per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale
Entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno i cittadini stranieri iscritti all'Anagrafe hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione di dimora abituale (vedi modulo inserito a fine pagina). La dichiarazione deve essere presentata, insieme alla copia del nuovo permesso, con una delle seguenti modalità:
Decorsi 180 giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno senza che il cittadino abbia rinnovato la dichiarazione di dimora abituale, l’ufficio anagrafe lo invita ad esibire il permesso di soggiorno rinnovato, rendendo contemporaneamente la dichiarazione di dimora abituale.
In caso di mancata presentazione della documentazione si procede alla cancellazione dall’Anagrafe.
Dove rivolgersi:
Comune di Frascati – Ufficio Anagrafe
E-mail: ufficioanagrafe2@comune.frascati.rm.it
Pec: protocollofrascati@legalmail.it
Normativa di riferimento