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Allegati






Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
AUTORIZZAZIONE ALLA LA DISPERSIONE DELLE CENERI
La dispersione delle ceneri, come per la cremazione e l'affidamento dell’urna presso un'abitazione privata, è concessa nel rispetto della volontà espressa in vita dal defunto, anche attraverso i suoi familiari, in base alla normativa nazionale e regionale.
L’autorizzazione alla dispersione delle ceneri viene rilasciata dal Comune di decesso.
La richiesta di dispersione delle ceneri è ammissibile se la volontà del defunto è manifestata nei seguenti modi:
Tale dichiarazione può essere resa contestualmente alla dichiarazione di cremazione.
Documentazione da presentare
Qualora esista una manifestazione di volontà espressa in vita dal defunto :
In assenza di una volontà già espressa dal defunto:
In questo caso, il coniuge o, in mancanza, la maggioranza dei parenti più prossimi di pari grado, devono:
ATTENZIONE: A seguito di Ocdpc n. 892 del 16 maggio 2022 - Ordinanza di protezione civile finalizzata a consentire il progressivo rientro in ordinario delle misure di contrasto alla pandemia da Covid-19 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2022) - fino al 31-12-2022 è consentito rendere le dichiarazioni degli aventi titolo sulla volontà di cremazione, affido o dispersione delle ceneri mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in forma scritta e corredata dalla fotocopia del documento di riconoscimento del/dei dichiarante/i utilizzando il modello di manifestazione di volontà alla cremazione disponibile in formato elettronico in fondo a questa pagina.
In aggiunta alla documentazione sopra descritta, per ottenere il rilascio dell’autorizzazione alla dispersione delle ceneri è necessario consegnare anche:
Luoghi di possibile dispersione
La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, nei seguenti luoghi:
1) In aree a ciò appositamente destinate all’interno dei cimiteri;
2) In natura (la dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti).
3) In aree private, al di fuori dei centri abitati, all'aperto, con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
E’ importante segnalare che sebbene la dispersione delle ceneri sia regolata da una legge nazionale, esistono diverse normative regionali e disposizioni comunali che potrebbero comportare differenze a seconda del luogo di dispersione, pertanto se quest’ultima dovrà avvenire in un comune diverso da quello che autorizza, è consigliabile, prima di procedere, di verificare quali siano le disposizioni vigenti in quel luogo al fine di evitare di incorrere in sanzioni e responsabilità penali.
Soggetti competenti alla dispersione
La dispersione delle ceneri è eseguita dal soggetto espressamente indicato in vita dalla persona deceduta.
In mancanza di tale specifica indicazione, il soggetto autorizzato alla dispersione è:
o, in mancanza,
Tempi di rilascio
L’autorizzazione alla dispersione è rilasciata entro 30 gg. dalla richiesta.
Detta autorizzazione sarà consegnata personalmente al richiedente che ne sottoscriverà il ritiro per ricevuta.
L’Ufficio di Stato Civile annoterà in un apposito registro le generalità del richiedente e le generalità del defunto.
Dove rivolgersi:
Comune di Frascati – Ufficio dello Stato Civile
Piazza Guglielmo Marconi, 3 (piano terra) 00044 Frascati
Telefono: 0694184240 - 241- 297
E-mail: ufficiostatocivile@comune.frascati.rm.it
Pec: protocollofrasca@legalmail.it
Orari: Orari di ricevimento al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00
martedì pomeriggio previa prenotazione dalle ore 15.30 alle ore 17.00.
Riferimenti normativi
(1) sia la richiesta di dispersione, sia l'autorizzazione, sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo