AUTORIZZAZIONE ALLA LA DISPERSIONE DELLE CENERI
La dispersione delle ceneri, come per la cremazione e l'affidamento dell’urna presso un'abitazione privata, è concessa nel rispetto della volontà espressa in vita dal defunto, anche attraverso i suoi familiari, in base alla normativa nazionale e regionale.
L’autorizzazione alla dispersione delle ceneri viene rilasciata dal Comune di decesso.
La richiesta di dispersione delle ceneri è ammissibile se la volontà del defunto è manifestata nei seguenti modi:
- testamento olografo (da pubblicare), segreto o pubblico;
- Iscrizione ad Associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione/dispersione/affido ceneri (con dichiarazione scritta in carta libera, datata e sottoscritta in vita dal defunto, e convalidata dal Presidente dell'associazione);
- dichiarazione dei familiari più prossimi effettuata personalmente davanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso o di residenza (del defunto o del richiedente), tramite idoneo processo verbale. In caso di disaccordo tra i familiari, vale la volontà della maggioranza assoluta degli stessi.
Tale dichiarazione può essere resa contestualmente alla dichiarazione di cremazione.
Documentazione da presentare
Qualora esista una manifestazione di volontà espressa in vita dal defunto :
- copia autentica del testamento pubblicato (in caso di testamento straniero sono necessarie: la traduzione con eventuale legalizzazione ed attestazione di esecutività del testamento straniero);.
- oppure dichiarazione in carta libera, datata e sottoscritta in vita dal defunto, e convalidata dal Presidente di un’associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione/dispersione/affido delle ceneri;
In assenza di una volontà già espressa dal defunto:
In questo caso, il coniuge o, in mancanza, la maggioranza dei parenti più prossimi di pari grado, devono:
- rendere personalmente una dichiarazione davanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso o di residenza (del defunto o del richiedente), tramite idoneo processo verbale.
oppure
- produrre in semplificazione amministrativa una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in forma scritta e corredata dalla fotocopia del documento di riconoscimento del/dei dichiarante/i utilizzando il modello di manifestazione di volontà alla cremazione disponibile in formato elettronico in fondo a questa pagina.
In caso di disaccordo tra i familiari, vale la volontà della maggioranza assoluta degli stessi
In aggiunta alla documentazione sopra descritta, per ottenere il rilascio dell’autorizzazione alla dispersione delle ceneri è necessario consegnare anche:
- Verbale di avvenuta cremazione della salma rilasciato dall’impianto crematorio;
- Domanda di autorizzazione alla dispersione delle ceneri (disponibile presso l'ufficio o in formato elettronico in fondo a questa pagina);
- Documento di riconoscimento del richiedente;
- 2 marche da bollo da euro 16.00 (1)
Luoghi di possibile dispersione
La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, nei seguenti luoghi:
1) In aree a ciò appositamente destinate all’interno dei cimiteri;
2) In natura (la dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti).
3) In aree private, al di fuori dei centri abitati, all'aperto, con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
E’ importante segnalare che sebbene la dispersione delle ceneri sia regolata da una legge nazionale, esistono diverse normative regionali e disposizioni comunali che potrebbero comportare differenze a seconda del luogo di dispersione, pertanto se quest’ultima dovrà avvenire in un comune diverso da quello che autorizza, è consigliabile, prima di procedere, di verificare quali siano le disposizioni vigenti in quel luogo al fine di evitare di incorrere in sanzioni e responsabilità penali.
Soggetti competenti alla dispersione
La dispersione delle ceneri è eseguita dal soggetto espressamente indicato in vita dalla persona deceduta.
In mancanza di tale specifica indicazione, il soggetto autorizzato alla dispersione è:
- il coniuge o altro familiare avente diritto,
- l'esecutore testamentario o
- il rappresentante legale dell'associazione legalmente riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione/dispersione/affido delle ceneri, cui il defunto risultava iscritto
o, in mancanza,
- il personale autorizzato dal comune.
Tempi di rilascio
L’autorizzazione alla dispersione è rilasciata entro 30 gg. dalla richiesta.
Detta autorizzazione sarà consegnata personalmente al richiedente che ne sottoscriverà il ritiro per ricevuta.
L’Ufficio di Stato Civile annoterà in un apposito registro le generalità del richiedente e le generalità del defunto.
Dove rivolgersi:
Comune di Frascati – Ufficio dello Stato Civile
Piazza Guglielmo Marconi, 3 (piano terra) 00044 Frascati
Telefono: 0694184240 - 241- 297
E-mail: ufficiostatocivile@comune.frascati.rm.it
Pec: protocollofrasca@legalmail.it
Orari: Orari di ricevimento al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00
martedì pomeriggio previa prenotazione dalle ore 15.30 alle ore 17.00.
Riferimenti normativi
(1) sia la richiesta di dispersione, sia l'autorizzazione, sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo