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Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
AUTORIZZAZIONE TRASPORTO SALMA, CENERI O RESTI MORTALI DALL’ITALIA ALL’ESTERO: PASSAPORTO MORTUARIO
Per il trasporto di una salma, ceneri o resti mortali dall'Italia al paese di appartenenza/origine del defunto per la sepoltura è necessario conseguire l'autorizzazione per l'estradizione (detta anche Passaporto Mortuario).
La domanda deve essere presentata all'Ufficio di Stato Civile del Comune del decesso o del Comune ove il cadavere è stato rinvenuto.
In genere, all’adempimento provvede l' Agenzia Funebre incaricata dai familiari.
Il servizio di trasporti funebri internazionali è regolato dal D.P.R. n. 285/1990 e da accordi internazionali tra Stati, pertanto per quanto riguarda la procedura occorre distinguere tra:
Estradizione salma/ceneri/resti mortali verso paesi aderenti alla convenzione di Berlino
Paesi aderenti
Austria, Belgio, Cile, Egitto, Francia, Germania, Italia , Messico, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Democratica del Congo, Romania, Slovacchia, Svizzera, Turchia.
Documentazione da presentare :
Documento finale
Il Passaporto Mortuario viene rilasciato su modello plurilingue.
Estradizione di salma/ceneri/resti mortali verso paesi NON aderenti alla convenzione di Berlino
Documentazione da presentare:
Documento finale
Il Passaporto mortuario è rilasciato in lingua italiana con oneri di legalizzazione e traduzione nella lingua ufficiale del paese di destinazione a carico degli interessati, se richiesti.
L'autorizzazione è comunicata al Prefetto della Provincia del luogo italiano di frontiera (marino, aereo o terrestre).
Tempi di rilascio
Il procedimento è immediato alla presentazione della documentazione completa.
Costi e modalità di pagamento
Per il trasporto funebre all’estero è richiesto il pagamento di un diritto fisso di euro 50,00
Il pagamento del contributo può essere effettuato mediante pagoPA attraverso il link:
https://sirenaweb.ws-comune.roma.it:8443/homepage?struttura=FRASCATI
Dove rivolgersi:
Comune di Frascati – Ufficio dello Stato Civile
Piazza Guglielmo Marconi, 3 (piano terra) 00044 Frascati
Orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00
Telefono: 0694184240 - 241- 297
E-mail: ufficiostatocivile@comune.frascati.rm.it
Pec: protocollofrascati@legalmail.it
Riferimenti normativi:
(1) Per l'estradizione di ceneri e resti mortali la circolare del Ministero della Sanità 24/1993 al punto 8.1 chiarisce che la Convenzione di Berlino non si applica al trasporto di ceneri o di resti mortali completamente mineralizzati.
(2) Generalità, luogo e data di morte del defunto, modalità data e ora del trasporto, itinerario del trasporto fino al punto di frontiera ecc.
(3) Sia la domanda di trasporto sia il passaporto mortuario sono soggette al pagamento dell’imposta di bollo
(4) Per i riferimenti necessari si veda il successivo paragrafo dedicato