CAMBI DI RESIDENZA - Nell’ambito dello stesso Comune o da altro Comune
Che cos’è la residenza anagrafica
La residenza anagrafica è definita dall’art.43 del c.c. ed è distinta dal domicilio. Secondo detto articolo, infatti: “Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi”, mentre, “La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale” (Vedi anche l’art.3, c.1, del d.P.R n.223/1989)”; pertanto, ai sensi del Codice civile, la residenza è il luogo di abituale dimora, cioè il luogo ove abitualmente si esplica la vita familiare e sociale (circ. Ministero dell’Interno n.21/2001).
La giurisprudenza ha distinto nell'ambito del concetto di residenza/dimora abituale un elemento oggettivo, costituito dalla stabile permanenza in un luogo, ed un elemento soggettivo, costituito dalla volontà di rimanervi.
Tuttavia l'elemento soggettivo non può essere una mera intenzione, bensì deve essere rivelato dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali (Cass., Sez. II, 14 marzo 1986 n. 1738); ne deriva che la residenza è comunque una situazione di fatto, alla quale deve tendenzialmente corrispondere una situazione reale e di diritto contenuta nelle risultanze anagrafiche.
Pertanto la sola dichiarazione resa da un soggetto all'ufficiale dell'anagrafe di non voler risultare residente in un certo comune o, viceversa, di voler risultare residente, non è di per sé sufficiente a determinare la cancellazione o l'iscrizione nell'anagrafe, occorrendo che il soggetto interessato provveda ad instaurare una situazione di fatto conforme a tale dichiarazione.
Ne consegue che:
- le persone hanno l’obbligo di chiedere l’iscrizione anagrafica nel Comune di residenza/dimora abituale (art.2 L. n.1228/1954);
- l’ufficiale di anagrafe ordina gli accertamenti necessari ad appurare la verità dei fatti e dispone indagini per accertare le contravvenzioni alle disposizioni di legge in materia anagrafica (art.4, L. n.1228/1954).
Lotta all'occupazione abusiva degli immobili
L'art. 5 del decreto-legge n. 47 del 28 marzo 2014 tratta della "Lotta all'occupazione abusiva di immobili" e prescrive che "chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza ne' l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge".
Secondo tale normativa, quindi, chiunque occupi abusivamente un immobile non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo, prevedendo anche la nullità degli effetti degli atti emessi in violazione di tale divieto.
Il titolo di occupazione dell’alloggio può essere dimostrato al momento della richiesta di iscrizione anagrafica o di cambio di abitazione, indicandone correttamente gli estremi nel modulo denominato “Dichiarazione di residenza” inserito a fine pagina.
Le persone che non sono in possesso di un documento che dimostri la titolarità all’occupazione dell’alloggio, potranno dimostrare di potervi abitare anche tramite una dichiarazione del proprietario (vedi modulo “Presa d’atto proprietario” inserito a fine pagina).
E' da tenere in debita considerazione che richieste di iscrizione anagrafica da parte del coniuge/unito civilmente, figlio, nipote o genitore, non necessita della presentazione di alcun titolo abitativo ma solo dell’indicazione di chi è il titolare del titolare dell’occupazione dell’alloggio e del grado di parentela.
Come, dove e quando effettuare il cambio di residenza
La residenza anagrafica o dimora abituale comporta la registrazione presso l'Ufficio Anagrafe del comune presso il quale si è stabilita la propria dimora; tale dichiarazione deve essere presentata entro 20 giorni dall'avvenuto trasferimento.
Con l'entrata in vigore delle norme previste dal decreto in materia di semplificazione e sviluppo (D.L. n.5 del 9 febbraio 2012), l'Ufficiale d'Anagrafe, nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni, effettua le iscrizioni anagrafiche. I cittadini pertanto risulteranno iscritti nell’Anagrafe del Comune di Frascati dalla data di presentazione della dichiarazione.
L'Ufficio Anagrafe provvederà successivamente ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica. Tali controlli devono essere esperiti entro 45 giorni dalla richiesta di iscrizione anagrafica o di cambio di abitazione. In caso contrario, vige il “silenzio-assenso” e la pratica verrà chiusa positivamente d’ufficio.
In caso di esiti negativi degli accertamenti, l'Ufficio Anagrafe provvede ad inviare una comunicazione di interruzione dei termini del procedimento alla quale l'interessato potrà replicare presentando memorie o documenti utili all'istruttoria del procedimento.
In caso di dichiarazioni mendaci sarà data informativa all’autorità giudiziaria competente. Gli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 prevedono infatti la decadenza dai benefici e sanzioni penali per chi dichiara il falso ad un pubblico ufficiale.
Le dichiarazioni di cambio residenza potranno essere consegnate personalmente, o tramite altra persona, all’Ufficio Anagrafe oppure potranno essere inviate telematicamente ad una delle seguenti condizioni:
- che la copia della dichiarazione recante la firma autografa sia acquisita mediante scanner e trasmessa tramite posta elettronica semplice;
- che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
- che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
- che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
Documenti da presentare per il cambio di residenza:
- Modulo denominato “Dichiarazione di residenza” debitamente compilato in stampatello leggibile. Modulo e spiegazione sulla compilazione a fine pagina;
- Copia del documento di riconoscimento del richiedente e degli altri componenti maggiorenni della famiglia. Per i minorenni può bastare il codice fiscale;
- Copia dei codici fiscali di tutte le persone che effettuano il cambio di residenza;
- Eventuale presa d’atto del proprietario se necessaria. Modulo a fine pagina;
- Eventuale presa d’atto del genitore di figlio minore che non cambia residenza con il figlio. Modulo a fine pagina;
- Copia del documento di riconoscimento di chi è stato indicato e ha sottoscritto il riquadro “Che nell’abitazione sita al nuovo indirizzo sono già iscritte le seguenti persone”;
- Copia della lettera di assegnazione dell’alloggio appartenente all’Edilizia Residenziale Pubblica (case popolari) oppure nulla osta dell’Ufficio Patrimonio del Comune di Frascati per trasferirsi in un’abitazione già assegnata a componenti del nucleo familiare;
- Chi proviene da uno Stato non appartenente all’Unione Europea (cittadini non comunitari) deve inoltre allegare la documentazione indicata nell’ allegato A inserito a fine pagina;
- Chi proviene da uno Stato appartenente all’Unione Europea (cittadini comunitari) deve inoltre allegare la documentazione indicata nell’ allegato B.
Dove rivolgersi:
Comune di Frascati – Ufficio Anagrafe
E-mail: ufficioanagrafe2@comune.frascati.rm.it
Pec: protocollofrascati@legalmail.it
Normativa di riferimento
- Legge 24 Dicembre 1954 n.1228, art. 5
- D.P.R. 30 Maggio 1989 n.223, art.7
- Decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30
- Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 (convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35)
- Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47 (convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80)