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Allegati

(Pubblicato il 09/04/2020 - Aggiornato il 09/04/2020 - 125 kb - pdf)
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
AUTENTICA DI FIRMA DEL FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO
Cosa è
Le autentiche di firma servono a comprovare che la firma è stata apposta dal dichiarante in presenza del Pubblico Ufficiale.
I documenti di cui autenticare la firma devono essere scritti in lingua italiana, essendo questa la lingua ufficiale, ai sensi dell'art. 1 della Legge 482/1999.
L'eventuale documento presentato in lingua straniera, pertanto, deve essere corredato da idonea traduzione.
Sono abilitati ad autenticare la firma: il notaio, il cancelliere, il segretario comunale e il funzionario incaricato dal Sindaco, a seconda del tipo di dichiarazione.
Le competenze del funzionario incaricato dal Sindaco in materia di autentica di firma sono limitate da precise norme di riferimento e nei casi espressamente previsti dalla legge; il funzionario non può intervenire in maniera generalizzata.
Quando il funzionario incaricato dal Sindaco PUÒ autenticare la firma.
L'autenticazione di firma può essere effettuata, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e da ulteriori norme speciali, per:
Quando il funzionario incaricato dal Sindaco NON può autenticare la firma.
Non possono essere autenticate le sottoscrizioni relative a:
In questi casi è necessario rivolgersi ad un notaio.
Come e dove richiedere un’autentica di firma presso il Comune
I cittadini in grado di intendere e di volere, che hanno la necessità di autenticare la propria firma su un documento, possono recarsi presso l’ufficio Anagrafe di persona, con un documento di riconoscimento in corso di validità.
Per i minorenni, la firma deve essere apposta da chi esercita la potestà genitoriale o dal tutore.
Per gli interdetti la firma è apposta dal tutore, previa verifica del decreto di nomina.
Per chi non sa o non può firmare, il pubblico ufficiale ne prende atto, previo accertamento dell'identità e della volontà a sottoscrivere del dichiarante, apponendo la dicitura "non in grado di firmare".
L’autentica di firma può essere richiesta anche da Cittadini non residenti.
Per i cittadini che per gravi motivi sono impossibilitati a presentarsi personalmente allo sportello, ma sono capaci di intendere e di volere, l'ufficio Anagrafe può inviare un incaricato a domicilio, su appuntamento, presso l'abitazione o le case di riposo situate all'interno del territorio comunale di competenza, previa presentazione di apposita domanda corredata da certificato medico attestante l’impossibilità di spostarsi.
Costi
Autentiche in bollo: con marca da bollo Euro 16,00 + Euro 0,60 per diritti di segreteria e rimborso stampati
E’ utile sapere
Se l'atto autenticato dal funzionario incaricato deve essere prodotto all'estero mantenendo la sua valenza legale, la sottoscrizione del Pubblico Ufficiale del Comune deve essere poi "legalizzata” dal competente ufficio della Prefettura di ROMA.
Per le dichiarazioni o le istanze rivolte a Pubblica Amministrazione o ai gestori di servizi pubblici non è necessaria l'autentica di firma.
In questo caso è possibile firmare direttamente davanti all'impiegato addetto a ricevere la documentazione oppure inviarla via fax o posta, allegando la fotocopia, non autenticata, di un documento di identità valido.
L’autocertificazione inoltre, è estesa anche ai privati (ad esempio banche e assicurazioni) che decidano di accettarla. Per i privati, a differenza delle amministrazioni pubbliche, accettare l'autocertificazione non è un obbligo, ma una facoltà[4].
Dove rivolgersi:
Comune di Frascati – Ufficio Anagrafe
Piazza Guglielmo Marconi, 3 (piano terra) 00044 Frascati
Orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00
il martedì anche dalle ore 15.00 alle 17.00
Telefono: 0694184247
E-mail: ufficioanagrafe2@comune.frascati.rm.it
Pec: protocollofrascati@legalmail.it
Normativa di riferimento
[1] Per il dettaglio sul procedimento vedi ANAGRAFE – Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà;
[2] Per il dettaglio sul procedimento vedi ANAGRAFE – Passaggio di proprietà;
[3] Per il dettaglio sul procedimento vedi STATO CIVILE – Cremazione;
[4] Per il dettaglio sul procedimento vedi ANAGRAFE - Autocertificazione soggetti privati consenzienti