Servizio online
Allegati

(Pubblicato il 06/10/2020 - Aggiornato il 06/10/2020 - 28 kb - doc)

(Pubblicato il 08/04/2020 - Aggiornato il 08/04/2020 - 116 kb - pdf)

(Pubblicato il 09/04/2020 - Aggiornato il 09/04/2020 - 492 kb - pdf)
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (DSAN)
Cosa sono
Sono dichiarazioni rese e sottoscritte dall’interessato sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000.
Possono riguardare situazioni, fatti, qualità personali, a diretta conoscenza del cittadino e che non sono comprese nell’elenco delle autocertificazioni[1].
Si possono dichiarare anche dati riguardanti terze persone, di cui si è a conoscenza.
Chi può effettuare una dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio:
•cittadini italiani
•cittadini dell’Unione Europea
•cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, limitatamente ai dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti pubblici
Per quanto riguarda:
Chi può accettare e come deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva
Devono accettare dichiarazioni sostitutive, le Pubbliche Amministrazioni e i Privati.
Accettare la dichiarazione sostitutiva è obbligatorio per la Pubblica Amministrazione e per i privati esercenti servizi di pubblica utilità (es. ACEA, ENEL, TELECOM, GAIA, ENI, ATER, ecc.)
La dichiarazione va sottoscritta davanti al pubblico ufficiale che la riceve per il suo procedimento oppure va sottoscritta allegando un documento di riconoscimento SENZA autentica di firma.
I soggetti privati, ossia banche, assicurazioni, aziende, ecc., SONO TENUTI ad accettare la dichiarazione sostitutiva SENZA autentica di firma, come previsto nel decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” convertito con modificazioni nella “LEGGE 11 settembre 2020, n. 120”, che ha introdotto una modifica al DPR 445/2000, con l’art. 30bis della citata legge di conversione.
Viene meno quindi la necessità per il cittadino di richiedere autentiche di firma ad uso privato. Fermo restando la possibilità del cittadino di chiedere comunque l'autentica di firma sotto una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, necessariamente in marca da bollo da 16 euro.
E’ utile sapere
Il cittadino si assume la responsabilità di quanto dichiara e ne risponde penalmente in caso di dichiarazione falsa o mendace, come previsto dall'art. 76 del DPR 445/2000.
Accettare la dichiarazione sostitutiva è un obbligo dell’Ente Pubblico, dei privati Gestori di Pubblici Servizi e dei Privati. Se un impiegato della Pubblica Amministrazione o un Privato non accetta un’autocertificazione può essere denunciato per violazione dei doveri d’ufficio o violazione di Legge.
Costi
Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà consegnate ad un Ente Pubblico sono SEMPRE gratuite in quanto la firma non deve essere autenticata.
In caso il cittadino chieda comunque l'autentica di firma sotto una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sarà soggetta all’imposta di bollo (€ 16,00) + diritti di segreteria e rimborso stampati (Euro 0,60).
Dove rivolgersi:
Comune di Frascati – Ufficio Anagrafe
Piazza Guglielmo Marconi, 3 (piano terra) 00044 Frascati
Orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00
il martedì anche dalle ore 15.00 alle 17.00 solo su appuntamento
Telefono: 0694184247
E-mail: ufficioanagrafe2@comune.frascati.rm.it
Pec: protocollofrascati@legalmail.it
Normativa di riferimento
[1] Per esempio, in caso di successione a seguito di decesso, un erede può dichiarare gli eredi legittimi (anche in caso di testamento), con dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Chi sottoscrive la dichiarazione deve elencare i dati (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e grado di parentela con il defunto) di tutti gli eredi.