Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Autentica di firma per passaggi di proprietà

Responsabile di procedimento: Schiavella Fabiola
Responsabile di provvedimento: Schiavella Fabiola

Uffici responsabili

Ufficio Anagrafe

Descrizione

AUTENTICA DELLA FIRMA PER IL PASSAGGIO DI PROPRIETA’

 

E’ possibile fare in Comune l’autentica della firma per il passaggio di proprietà di beni mobili registrati, quali automezzi (compresi camions e rimorchi), motocicli superiori a 50 cc di cilindrata e imbarcazioni.

Il venditore e proprietario del veicolo (indicato nel  Foglio Complementare per le auto immatricolate fino al 1992 o nel Certificato di Proprietà per le auto immatricolate dal 1993) firma la Dichiarazione di vendita davanti al funzionario comunale.

Relativamente ai Certificati di Proprietà Digitali (CdPD), questi possono essere autenticati solo se predisposti direttamente dagli Uffici PRA/ACI, o da Agenzie di pratiche auto abilitate (Sportello Telematico dell'Automobilista - STA), e deve essere presentato il CdPD in tutte le sue pagine. Nel caso in cui il CdPD venisse presentato non completo o con la dicitura riportata sulla prima pagina "Valido ai soli fini della visualizzazione", non sarà possibile effettuare l'autentica della sottoscrizione.

Se la vendita è effettuata da un privato, la firma da autenticare è quella del soggetto che risulta dal certificato di proprietà, mentre nel caso di società dovrà essere autenticata la firma di chi ha il potere di straordinaria amministrazione.

L'autentica non prevede alcuna valutazione del contenuto dell’atto e delle dichiarazioni, ma solo la verifica dell’identità del venditore che firma, attraverso il documento di identità/riconoscimento valido.

Sono autorizzati ad autenticare le firme oltre ai notai e agli uffici comunali:

  • Sportelli Telematici dell'Automobilista (STA) attivi presso le delegazioni ACI
  • Agenzie Pratiche Auto
  • gli uffici provinciali dell'ACI che gestiscono il PRA
  • gli uffici provinciali della Motorizzazione Civile.

Documentazione da presentare allo sportello

  • certificato di proprietà del veicolo già compilato nel riquadro "T";
  • carta di circolazione del veicolo;
  • documento di riconoscimento in corso di validità e codice fiscale del venditore;
  • copia del documento di riconoscimento in corso di validità e codice fiscale dell’acquirente;
  • una marca da bollo da € 16,00;
  • € 0,60 per diritti di segreteria.

E’ utile sapere:

Entro 60 giorni dall'autentica di firma, occorre registrare il passaggio di proprietà al PRA o alla Motorizzazione civile, di persona o tramite un'agenzia di pratiche auto o ACI, sostenendo la relativa spesa dell'imposta di trascrizione che varia in base ai cavalli fiscali.

Si precisa che il PRA e l'ACI effettuano l'intera pratica relativa al passaggio di proprietà, compresa l'autentica di firma.

Tutte le informazioni relative al passaggio di proprietà  o a casi particolari sono disponibili nel sito dell'ACI  al percorso: Al servizio del cittadino/Guida pratiche auto/Passaggio di proprietà.

 

Dove rivolgersi:

Comune di Frascati – Ufficio Anagrafe

Piazza Guglielmo Marconi, 3 (piano terra) 00044 Frascati

Orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00

          il martedì anche dalle ore 15.00 alle 17.00 solo su appuntamento

Telefono: 0694184247

E-mail: ufficioanagrafe2@comune.frascati.rm.it

Pec: protocollofrascati@legalmail.it

 

Normativa di riferimento

  • D.L. n. 223 del 04.07.2006, art. 7 convertito in Legge n. 248 del 4 agosto 2006

Chi contattare

Personale da contattare: Quinzi Francesca, Dorna Samantha
Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: 2030

Allegati

File con estensione pdf Versione stampabile: versione stampabile.pdf
(Pubblicato il 08/04/2020 - Aggiornato il 08/04/2020 - 99 kb - pdf)
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Recapiti e contatti
Piazza G. Marconi, 3 - 00044 Frascati (RM)
PEC protocollofrascati@legalmail.it
Centralino 06.941841
P. IVA 02145231003
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