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Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
Con il termine “Unione Civile” si intende una forma di convivenza di coppia, riconosciuta dalla legge, tra persone maggiorenni dello stesso sesso unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale.
L’unione civile può essere costituita presso qualsiasi Comune, indipendentemente dalla residenza degli interessati. Questi dovranno presentare congiuntamente la richiesta all’ufficiale dello Stato Civile del Comune scelto.
L'iter procedurale si divide in 4 fasi:
1) fase propedeutica
Per avviare la procedura dell’unione civile, gli interessati dovranno:
2)Istruttoria
L’Ufficio di Stato Civile provvederà ad acquisire d’ufficio, presso i comuni di nascita, di residenza, la documentazione necessaria a comprovare l’inesistenza di impedimenti alla costituzione dell’unione civile.
3)Processo verbale
Completata l'acquisizione della documentazione, gli interessati dovranno presentarsi entrambi presso l’Ufficio dello Stato Civile per sottoscrivere la richiesta di costituzione dell’unione civile mediante un processo verbale.
Ciascuna parte dovrà dichiarare:
Nel caso in cui almeno una delle due persone che vuole costituire in Italia un’unione civile sia straniero, oltre al modulo di cui al punto 1), dovrà essere presentata all’Ufficiale dello Stato Civile, anche una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese dalla quale risulti che, giusta le leggi cui è sottoposto, nulla osta all’unione civile.
Sarà quindi redatto un processo verbale dall’Ufficiale dello Stato Civile, da lui sottoscritto unitamente alle parti.
Nello stesso verbale verrà concordata la data (non prima di 15 giorni dalla sottoscrizione del verbale stesso) in cui le parti si presenteranno per rendere congiuntamente la dichiarazione costitutiva dell’unione civile.
4) Costituzione dell'unione civile iscritta in un atto di stato civile
Le parti, nel giorno indicato nel processo verbale, renderanno personalmente e congiuntamente alla presenza di due testimoni, avanti all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è stata presentata la richiesta, la dichiarazione di voler costituire unione civile.
Contestualmente le parti potranno:
Luogo di celebrazione
Le unioni civili possono essere celebrate, previo accordo con l’Ufficio di Stato Civile:
NELLA SEDE COMUNALE “Sala del Consiglio” o “Sala degli Specchi”.
Per le unioni civili prenotate nella Sala del Consiglio, in caso di sovrapposizione con il Consiglio comunale, questo ha la priorità e l’unione civile verrà celebrata nella Sala degli Specchi.
NEGLI UFFICI DISTACCATI DI STATO CIVILE (attualmente “Villa Tuscolana”)
Sono esclusi i seguenti giorni:
Tariffe
Dal lunedì al venerdì alle ore 12.00 e martedì e giovedì alle ore 17.00
Dal lunedì al venerdì fuori orario di servizio (lunedì, mercoledì e venerdì dopo le ore 14.00, martedì e giovedì dopo le ore 18.00, il sabato e la domenica mattina e/o pomeriggio)
Modalità di prenotazione:
Le parti, verificata con l’ufficio di stato civile la possibilità di celebrare l’unione civile il giorno prescelto, devono presentare apposita istanza redatta sul modello predisposto dall’Ufficio di Stato Civile (disponibile presso l’ufficio o in formato elettronico in fondo a questa pagina) e procedere con il pagamento del contributo. All’esito del pagamento sarà considerata effettiva la prenotazione.
Documentazione da presentare
Modalità di pagamento:
Il pagamento del contributo si effettua unicamente mediante pagoPA attraverso il link:
https://sirenaweb.ws-comune.roma.it:8443/homepage?struttura=FRASCATI
(selezionare - ambito: servizi demografici; tipo modulo di pagamento: matrimoni; causale: pagamento celebrazione matrimoni).
Dove rivolgersi
Comune di Frascati – Ufficio dello Stato Civile
Piazza Guglielmo Marconi, 4 (piano terra)
00044 Frascati
Telefono: 0694184240 - 241- 297
E-mail: ufficiostatocivile@comune.frascati.rm.it - Pec: protocollo frascati@legalmail.it
Orari di ricevimento al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00
Riferimenti normativi