Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

La denuncia di morte, l'autorizzazione alla sepoltura e al trasporto della salma

Responsabile di procedimento: Schiavella Fabiola
Responsabile di provvedimento: Schiavella Fabiola

Uffici responsabili

Ufficio Stato Civile

Descrizione

LA DENUNCIA DI MORTE,  L’AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA E IL TRASPORTO DELLA SALMA

La denuncia di morte è la comunicazione obbligatoria del decesso di una persona e deve essere effettuata presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune in cui è avvenuto l’evento entro ventiquattrore dal decesso.

Si tratta di un procedimento complesso, suddivisibile in tre fasi:

  1. La formazione dell’atto di morte;
  2. Il rilascio dell’autorizzazione al seppellimento;
  3. Il rilascio dell’autorizzazione al trasporto della salma.

Il rilascio delle autorizzazioni di cui ai punti 2) e 3) può essere richiesto contestualmente alla denuncia di morte oppure successivamente (1).

E' prassi consolidata avvalersi della possibilità concessa dalle normative di delegare un'Agenzia funebre autorizzata, scelta per il servizio di onoranze e per il disbrigo di tutti gli adempimenti.

Documenti da acquisire per la formazione dell’atto di morte:

La documentazione necessaria per redigere l’atto di morte, varia a seconda che il decesso sia avvenuto:

  1. in un’abitazione privata
  2. in ospedale,
  3. casa di cura o di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento, o che si tratti di
  4. morte violenta.

 

PRIMO CASO: ABITAZIONE PRIVATA

Al fine di privilegiare la tempestiva registrazione dell’avvenuto decesso, per la formazione dell’atto di morte, nel caso in cui l’evento sia avvenuto in un’abitazione privata, non è richiesta la presentazione di documenti ufficiali, pertanto la denuncia di morte può essere resa, da:

  • uno dei congiunti, oppure
  • da un delegato dei congiunti, oppure
  • da una persona convivente con il defunto, oppure,
  • da persona informata del decesso (in mancanza di una delle figure sopra richiamate) oppure,
  • da un incaricato di un’agenzia funebre (2) .

Il dichiarante dovrà recarsi presso l’Ufficio di Stato Civile, munito di documento di riconoscimento e sottoscrivere la dichiarazione.

Quest’ultima dovrà riportare:

  • il luogo, il giorno e l'ora della morte, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza e la cittadinanza del defunto, il nome il cognome del coniuge, se il defunto era coniugato, vedovo o divorziato;
  • il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza del dichiarante.

 

SECONDO CASO: OSPEDALE

La comunicazione di morte viene resa direttamente dalla Direzione Sanitaria della struttura ospedaliera mediante la consegna all’Ufficiale dello Stato Civile di:

  • un ”Avviso di morte” rilasciato dal Direttore Sanitario o delegato dall’Amministrazione con l’indicazione di tutti gli elementi che devono essere riportati nell'atto di morte.

 

TERZO CASO: CASA DI CURA O DI RIPOSO, COLLEGIO, ISTITUTO O QUALSIASI  ALTRO STABILIMENTO

La comunicazione di morte viene resa direttamente dal Direttore/Responsabile della struttura mediante la consegna all’Ufficiale dello Stato Civile:

  • di un “Avviso di morte” rilasciato dal Direttore/Responsabile della struttura con l’indicazione di tutti gli elementi che devono essere riportati nell'atto di morte.

 

QUARTO CASO: MORTE VIOLENTA

Il decesso per morte violenta comporta, in genere, l’intervento immediato dell’autorità giudiziaria, che provvede ad attivare le indagini e a formare:

  • un processo verbale sullo stato del cadavere, sulle circostanze della morte e sulle notizie che ha potuto raccogliere in merito al defunto.

Questo documento deve essere inviato “prontamente” all’ufficiale di stato civile territorialmente competente per la redazione dell’atto di morte.

 

L’autorizzazione al seppellimento

L’Ufficiale dello Stato Civile non può autorizzare la sepoltura se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvi i casi espressi nei regolamenti speciali, e dopo che egli si è accertato della morte medesima per mezzo di un certificato necroscopico rilasciato da un medico necroscopo, il quale dovrà accertare il decesso non prima di 15 ore e non dopo 30 ore dalla morte indicando se del caso, l’esistenza di indizi di morte dipendenti da reato o di morte violenta.

 

L’autorizzazione al trasporto della salma

Il trasporto funebre della salma dal luogo del decesso o di osservazione, al cimitero o all’impianto crematorio, se del caso, deve essere autorizzato dal funzionario incaricato di polizia mortuaria o suo delegato, spesso inquadrato nel medesimo ufficiale di stato civile che ha redatto l’atto di morte.

 

Documentazione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione alla sepoltura e al trasporto della salma

La documentazione richiesta per il rilascio delle summenzionate autorizzazioni varia a seconda del luogo di morte ed è la seguente:

Decesso in abitazione privata:

  • Certificato di costatazione del decesso rilasciato dal medico curante;
  • Certificato del medico necroscopo, il quale dovrà accertare il decesso non prima di 15 ore e non dopo 30 ore dalla morte (3);
  • Domanda di autorizzazione al trasporto salma (4) (disponibile presso l'ufficio o in formato elettronico in fondo a questa pagina);
  • 2 marche da bollo da euro 16,00 (5)
  • Ricevuta di versamento per i diritti trasporto salma (6);
  • Verbale di chiusura del feretro per trasporto di cadavere da parte dell’agenzia funebre incaricata (facoltativo);

Decesso in ospedale:

  • Certificato del medico necroscopo che dovrà accertare il decesso non prima di 15 ore e non dopo 30 ore dalla morte. Normalmente, negli ospedali, l’avviso di morte ha anche valenza di certificato necroscopico in quanto la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato, come previsto dall’art. 4, commi 1 e 2, del D.P.R. 285/1990, Regolamento di polizia mortuaria
  • Domanda di autorizzazione al trasporto salma (4) (disponibile presso l'ufficio o in formato elettronico in fondo a questa pagina);
  • 2 marche da bollo da euro 16,00 (5) ;
  • Ricevuta di versamento per i diritti trasporto salma (6);
  • Verbale di chiusura del feretro per trasporto di cadavere da parte dell’agenzia funebre incaricata (facoltativo);

Decesso in Casa di Cura o di Riposo, Collegio e Istituto o qualsiasi altro stabilimento:

  • Avviso di morte rilasciato dal Direttore/Responsabile della struttura;
  • Certificato di costatazione del decesso rilasciato dal medico curante;
  • Certificato del medico necroscopo, il quale dovrà accertare il decesso non prima di 15 ore e non dopo 30 ore dalla morte (3);
  • Domanda di autorizzazione al trasporto salma (4) (disponibile presso l'ufficio o in formato elettronico in fondo a questa pagina);
  • 2 marche da bollo da euro 16,00 (5) ;
  • Ricevuta di versamento per i diritti trasporto salma (6);
  • Verbale di chiusura del feretro per trasporto di cadavere da parte dell’agenzia funebre incaricata (facoltativo);

Decesso dovuto a morte violenta:

  • Nulla Osta al seppellimento dell’autorità giudiziaria , ai sensi dell’art. 116  del Decreto Legislativo 28 luglio 1989 n. 271. Spesso la stessa autorità trasmette il solo nulla osta contenente anche tutti gli elementi rilevati nel processo verbale, costituendo un unico documento che verrà utilizzato dall'ufficiale di stato civile sia per la formazione dell'atto di morte che per il rilascio del permesso di seppellimento;
  • Certificato del medico necroscopo, il quale dovrà accertare il decesso non prima di 15 ore e non dopo 30 ore dalla morte;
  • Domanda di autorizzazione al trasporto salma (4) (disponibile presso l'ufficio o in formato elettronico in fondo a questa pagina);
  • 2 marche da bollo da euro 16,00 (5) ;
  • Ricevuta di versamento per i diritti trasporto salma (6);
  • Verbale di chiusura del feretro per trasporto di cadavere da parte dell’agenzia funebre incaricata (facoltativo);

 

Ulteriore documentazione necessaria:

  • Per ogni evento di morte che si verifica all’interno del territorio comunale è prescritto l’obbligo di compilare la scheda ISTAT di morte, ovvero una scheda in duplice esemplare predisposta dal Ministero della sanità d'intesa con l'Istituto nazionale di Statistica, avente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche. E’ compilata in doppia copia ed costituita da 2 sezioni; la prima, situata a sinistra del modello deve essere compilata dal medico, la seconda, a destra, è competenza invece dell’Ufficiale dello Stato Civile. (DOCUMENTO OBBLIGATORIO).
  • Per la correttezza nella stesura degli atti (7) è richiesta la fotocopia di un documento del defunto o la verifica anagrafica (FACOLTATIVO ma fortemente consigliato)

 

Costi e modalità di pagamento

Per il trasporto funebre sia nell’ambito comunale che fuori è richiesto il pagamento di un diritto fisso corrispondente a:

  • Euro 100,00 per i trasporti effettuati nel territorio comunale;
  • Euro 50,00 per i trasporti verso altri comuni o all’estero (8);

Il pagamento del contributo può essere effettuato mediante pagoPA attraverso il link:

https://sirenaweb.ws-comune.roma.it:8443/homepage?struttura=FRASCATI

 

Dove rivolgersi:

Comune di Frascati – Ufficio dello Stato Civile

Piazza Guglielmo Marconi, 3 (piano terra) 00044 Frascati

Orari di ricevimento al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00

martedì pomeriggio previa prenotazione dalle ore 15.30 alle ore 17.00.

Il sabato e il secondo festivo è attivo il servizio di pronta reperibilità per le denunce di morte dalle ore 8.30 alle ore 12.30 contattando il numero:  349 281 32 28. Per informazioni sui giorni in cui è attivo il servizio è possibile consultare il “calendario reperibilità 2023” nella sezione ‘allegati’.

Telefono: 0694184240 - 241- 297

E-mail: ufficiostatocivile@comune.frascati.rm.it

Pec: protocollofrascati@legalmail.it

 

Riferimenti normativi:

  • D.P.R. 285/1990 - Regolamento polizia mortuaria;
  • D.P.R. 396/2000 – Regolamento di Stato Civile;
  • Circ. Min. San.  n. 24 del 24/06/1993 -  Circolare esplicativa Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285:
  • Delibera di Giunta n. 3 del 10/01/2020 (approvazione delle nuove tariffe dei servizi cimiteriali per l’anno 2020);

 

(1) Per i dettagli consultare: Documentazione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione alla sepoltura e al trasporto della salma.

(2) Vedi la Circolare n.24 del 24 giugno 1993 del Ministero della Sanità nella quale viene precisato che anche gli incaricati di un’agenzia funebre rientrano tra i possibili “delegati” a rendere la dichiarazione di morte.

(3) Presso l’ufficio è disponibile il relativo modellino di “Invito”.

(4) Detta domanda sconta il bollo ed è richiesta anche per il trasporto nell’ambito dello stesso Comune.

(5) Da apporre alla domanda di autorizzazione al trasporto e alla successiva autorizzazione.

(6) Per i dettagli, vedi  “Costi e modalità di pagamento”.

(7) Si invita ad essere estremamente precisi nell’indicazione dei dati personali del defunto, compreso il suo stato civile, per non incorrere in successivi interventi sull’atto di morte redatto con errori materiali, la cui correzione richiede tempi non sempre celeri, con conseguenti disagi per i familiari e complicazioni per le attività successive al decesso del congiunto.

(8) Per la documentazione necessaria al trasporto della salma all’estero si rimanda al relativo procedimento trasporto salma all'estero.

 

 

 

Chi contattare

Personale da contattare: Marzoli Ilaria, Bisegni Laura, Pasquali Simona

Altre strutture che si occupano del procedimento

Conclusione tramite silenzio assenso: si
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: 2030

Allegati

File con estensione pdf Allegato: CALENDARIO REPERIBILITA' 2023.pdf
(Pubblicato il 23/02/2023 - Aggiornato il 23/02/2023 - 60 kb - pdf)
File con estensione pdf Allegato: Informativa stampabile.pdf
(Pubblicato il 23/02/2023 - Aggiornato il 23/02/2023 - 141 kb - pdf)
File con estensione doc Allegato: Domanda per autorizzazione al trasporto e cremazione salma o resti mortali.doc
(Pubblicato il 15/02/2021 - Aggiornato il 15/02/2021 - 35 kb - doc)
File con estensione pdf Allegato: Domanda per autorizzazione al trasporto e cremazione salma o resti mortali.pdf
(Pubblicato il 15/02/2021 - Aggiornato il 15/02/2021 - 61 kb - pdf)
File con estensione doc Allegato: Domanda per autorizzazione al trasporto salma o resti mortali o ceneri.doc
(Pubblicato il 15/02/2021 - Aggiornato il 15/02/2021 - 32 kb - doc)
File con estensione pdf Allegato: Domanda per autorizzazione al trasporto salma o resti mortali o ceneri.pdf
(Pubblicato il 15/02/2021 - Aggiornato il 15/02/2021 - 59 kb - pdf)
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Recapiti e contatti
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PEC protocollofrascati@legalmail.it
Centralino 06.941841
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