Altre strutture che si occupano del procedimento
Modulistica per il procedimento
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Allegati






Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
LA DENUNCIA DI MORTE, L’AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA E IL TRASPORTO DELLA SALMA
La denuncia di morte è la comunicazione obbligatoria del decesso di una persona e deve essere effettuata presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune in cui è avvenuto l’evento entro ventiquattrore dal decesso.
Si tratta di un procedimento complesso, suddivisibile in tre fasi:
Il rilascio delle autorizzazioni di cui ai punti 2) e 3) può essere richiesto contestualmente alla denuncia di morte oppure successivamente (1).
E' prassi consolidata avvalersi della possibilità concessa dalle normative di delegare un'Agenzia funebre autorizzata, scelta per il servizio di onoranze e per il disbrigo di tutti gli adempimenti.
Documenti da acquisire per la formazione dell’atto di morte:
La documentazione necessaria per redigere l’atto di morte, varia a seconda che il decesso sia avvenuto:
PRIMO CASO: ABITAZIONE PRIVATA
Al fine di privilegiare la tempestiva registrazione dell’avvenuto decesso, per la formazione dell’atto di morte, nel caso in cui l’evento sia avvenuto in un’abitazione privata, non è richiesta la presentazione di documenti ufficiali, pertanto la denuncia di morte può essere resa, da:
Il dichiarante dovrà recarsi presso l’Ufficio di Stato Civile, munito di documento di riconoscimento e sottoscrivere la dichiarazione.
Quest’ultima dovrà riportare:
SECONDO CASO: OSPEDALE
La comunicazione di morte viene resa direttamente dalla Direzione Sanitaria della struttura ospedaliera mediante la consegna all’Ufficiale dello Stato Civile di:
TERZO CASO: CASA DI CURA O DI RIPOSO, COLLEGIO, ISTITUTO O QUALSIASI ALTRO STABILIMENTO
La comunicazione di morte viene resa direttamente dal Direttore/Responsabile della struttura mediante la consegna all’Ufficiale dello Stato Civile:
QUARTO CASO: MORTE VIOLENTA
Il decesso per morte violenta comporta, in genere, l’intervento immediato dell’autorità giudiziaria, che provvede ad attivare le indagini e a formare:
Questo documento deve essere inviato “prontamente” all’ufficiale di stato civile territorialmente competente per la redazione dell’atto di morte.
L’autorizzazione al seppellimento
L’Ufficiale dello Stato Civile non può autorizzare la sepoltura se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvi i casi espressi nei regolamenti speciali, e dopo che egli si è accertato della morte medesima per mezzo di un certificato necroscopico rilasciato da un medico necroscopo, il quale dovrà accertare il decesso non prima di 15 ore e non dopo 30 ore dalla morte indicando se del caso, l’esistenza di indizi di morte dipendenti da reato o di morte violenta.
L’autorizzazione al trasporto della salma
Il trasporto funebre della salma dal luogo del decesso o di osservazione, al cimitero o all’impianto crematorio, se del caso, deve essere autorizzato dal funzionario incaricato di polizia mortuaria o suo delegato, spesso inquadrato nel medesimo ufficiale di stato civile che ha redatto l’atto di morte.
Documentazione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione alla sepoltura e al trasporto della salma
La documentazione richiesta per il rilascio delle summenzionate autorizzazioni varia a seconda del luogo di morte ed è la seguente:
Decesso in abitazione privata:
Decesso in ospedale:
Decesso in Casa di Cura o di Riposo, Collegio e Istituto o qualsiasi altro stabilimento:
Decesso dovuto a morte violenta:
Ulteriore documentazione necessaria:
Costi e modalità di pagamento
Per il trasporto funebre sia nell’ambito comunale che fuori è richiesto il pagamento di un diritto fisso corrispondente a:
Il pagamento del contributo può essere effettuato mediante pagoPA attraverso il link:
https://sirenaweb.ws-comune.roma.it:8443/homepage?struttura=FRASCATI
Dove rivolgersi:
Comune di Frascati – Ufficio dello Stato Civile
Piazza Guglielmo Marconi, 3 (piano terra) 00044 Frascati
Orari: - dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00
- il sabato e il secondo festivo è attivo il servizio di pronta reperibilità per le denunce di morte dalle ore 8.30 alle ore 12.30 contattando il numero: 349 281 32 28. Per informazioni sui giorni in cui è attivo il servizio è possibile consultare il “calendario reperibilità 2020” nella sezione ‘allegati’.
Telefono: 0694184240 - 241- 297
E-mail: ufficiostatocivile@comune.frascati.rm.it
Pec: protocollofrascati@legalmail.it
Riferimenti normativi:
(1) Per i dettagli consultare: Documentazione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione alla sepoltura e al trasporto della salma.
(2) Vedi la Circolare n.24 del 24 giugno 1993 del Ministero della Sanità nella quale viene precisato che anche gli incaricati di un’agenzia funebre rientrano tra i possibili “delegati” a rendere la dichiarazione di morte.
(3) Presso l’ufficio è disponibile il relativo modellino di “Invito”.
(4) Detta domanda sconta il bollo ed è richiesta anche per il trasporto nell’ambito dello stesso Comune.
(6) Per i dettagli, vedi “Costi e modalità di pagamento”.
(7) Si invita ad essere estremamente precisi nell’indicazione dei dati personali del defunto, compreso il suo stato civile, per non incorrere in successivi interventi sull’atto di morte redatto con errori materiali, la cui correzione richiede tempi non sempre celeri, con conseguenti disagi per i familiari e complicazioni per le attività successive al decesso del congiunto.