Termine di conclusione
Modulistica per il procedimento
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Allegati



Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA “JURE SANGUINIS”
È una procedura di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana che riguarda i cittadini stranieri discendenti da avi cittadini italiani emigrati all'estero senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Requisiti del richiedente
Documentazione da presentare
Tutti gli atti formati all’estero dovranno essere presentati con la legalizzazione eseguita dal Consolato Italiano competente per territorio, e muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana.
È importante sapere che
Può capitare che il cognome dei discendenti sia diverso da quello dell'avo: la difficoltà di tradurre suoni della lingua italiana nella lingua straniera, spesso ha condotto a storpiare nomi e cognomi. L'interessato al riconoscimento della cittadinanza italiana, prima di stabilirsi in Italia e presentare la documentazione, deve provvedere a modificare nomi e cognomi mediante provvedimenti giurisdizionali al fine di riportare tutti i nomi e cognomi degli ascendenti, compreso il suo, in linea con il cognome dell'avo evitando, in questo modo, il mancato accoglimento dell'istanza di cittadinanza.
Iter procedura
L’Ufficio competente a seguito dell’istanza presentata, provvederà a richiedere al Consolato italiano competente il certificato attestante che né gli ascendenti in linea retta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana, vi abbiano mai rinunciato ai sensi dell’art. 7 della L. 555/1912 e dell’art. 11 L. 91/1992.
In caso di esito positivo della procedura viene disposto il provvedimento di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana successivamente viene trascritto l'atto di nascita del richiedente e degli eventuali figli minori, dandone comunicazione ai soggetti istituzionali, secondo gli adempimenti di legge.
Dove rivolgersi
Comune di Frascati – Ufficio dello Stato Civile
Piazza Guglielmo Marconi, 4 (piano terra)
00044 Frascati
Orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00
Telefono: 0694184240 - 241- 297
E-mail: ufficiostatocivile@comune.frascati.rm.it
Normativa di riferimento