Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Separazione, divorzio o modifica delle precedenti condizioni di separazione e divorzio innanzi all'Ufficiale di Stato Civile

Responsabile di procedimento: Schiavella Fabiola
Responsabile di provvedimento: Schiavella Fabiola

Uffici responsabili

Ufficio Stato Civile

Descrizione

Dall'11 dicembre 2014, data di entrata in vigore dell'art. 12 della legge 162/2014, i coniugi  possono comparire di fronte all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. In questo caso l'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.

Con l'approvazione della L. 76/2016, le norme sulla negoziazione assistita si applicano anche allo scioglimento delle unioni civili fra persone dello stesso sesso.

La richiesta può essere presentata presso il comune di:

  • Celebrazione del matrimonio civile;
  • Celebrazione del matrimonio concordatario (religioso con effetti con effetti civili);
  • Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero);
  • Residenza di uno dei coniugi;

Condizioni:

E’ possibile avvalersi di tale procedura in presenza delle seguenti condizioni:

  • Assenza di figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti (saranno considerati unicamente i figli comuni dei coniugi richiedenti);
  • L'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale ma è possibile inserire il pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione consensuale che di divorzio;
  • Per la presentazione della domanda di divorzio devono essere trascorsi almeno:  

              - 12 mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale; 

               - 6 mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale (anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale); 

               - 6 mesi nel caso di separazione a seguito di accordo innanzi all’ufficiale di stato civile (la data di decorrenza è quella del primo accordo); 

               - 6 mesi dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato. 

Se non dovessero sussistere le prime due condizioni le parti possono ricorrere all’assistenza di un legale stipulando una Convenzione di negoziazione assistita.

Procedura:

1. Avvio della procedura - L’ufficio di Stato Civile riceve esclusivamente su appuntamento, i coniugi devono presentare a tal fine l’apposito modulo di richiesta debitamente compilato (disponibile presso l'ufficio o in formato elettronico in fondo a questa pagina).

Il suddetto modulo, corredato dalla copia dei documenti d’identità dei coniugi può essere:

   - presentato di persona presso l’Ufficio di Stato Civile; 

   - trasmesso via mail al seguente indirizzo: ufficiostatocivile@comune.frascati.rm.it 

   - trasmesso via posta elettronica certificata (pec) al seguente indirizzo: protocollo.anagrafe@pec.comune.roma.it

2. Redazione dell’accordo – Entrambi i coniugi muniti di un documento d’identità valido, devono presentarsi presso l’ufficio di stato civile nel giorno prestabilito, per rendere le dichiarazioni prescritte e sottoscrivere il conseguente accordo. Nel caso di assistenza da parte di avvocato, questi dev’essere munito di documento di identità valido e di tesserino professionale di appartenenza all’Ordine degli avvocati. 

Se i coniugi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete nelle varie fasi del procedimento. L’interprete, munito di documento d’identità valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all'incarico ricevuto adempiere all’incarico ricevuto.

3. Conferma dell’accordo - Non prima di 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, nel giorno concordato con l’ufficio di stato civile, i coniugi devono presentarsi per rendere una ulteriore dichiarazione che confermi la validità dell’accordo. La ragione di questo lasso di tempo è per consentire loro una pausa di riflessione sulla scelta in atto. La mancata comparizione, anche di uno solo dei coniugi, a prescindere dalle motivazioni per le quali ciò possa avvenire, equivale a mancata conferma dell'accordo pertanto la prima sottoscrizione decadrà non acquistando alcuna efficacia.

I coniugi tuttavia potranno avviare di nuovo la procedura da capo: il fatto di aver fatto decadere un primo tentativo non preclude la possibilità di riprovarci in seguito.

Importo e modalità di pagamento:

E’ previsto il pagamento di un contributo di 16.00 euro a titolo di diritto fisso da effettuare mediante pagoPA attraverso il link:

https://sirenaweb.ws-comune.roma.it:8443/homepage?struttura=FRASCATI

Documentazione da presentare:

Dove rivolgersi:

Comune di Frascati – Ufficio dello Stato Civile                                                                                                       

Piazza Guglielmo Marconi, 4 (piano terra) 00044 Frascati

Orari di ricevimento al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00

martedì pomeriggio solo su prenotazione dalle ore 15.30 alle ore 17.00.

                                                                                                                         

Telefono: 0694184240 - 241- 297                                                                                                                                                   

E-mail: ufficiostatocivile@comune.frascati.rm.it – Pec: protocollofrascati@legalmail.it

Normativa di riferimento:

  • Art. 12 Decreto Legge n.132/2014 convertito in Legge 162/2014.
  • Legge n. 55 del 6 maggio 2015;

Chi contattare

Personale da contattare: Marzoli Ilaria, Bisegni Laura, Pasquali Simona
Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: 0000

Allegati

File con estensione pdf Allegato: Informativa stampabile.pdf
(Pubblicato il 23/02/2023 - Aggiornato il 23/02/2023 - 93 kb - pdf)
File con estensione docx Allegato: Modulo prenotazione accordo sep-div-modifica.docx
(Pubblicato il 02/11/2021 - Aggiornato il 02/11/2021 - 16 kb - docx)
File con estensione pdf Allegato: Modulo prenotazione accordo sep-div-modifica.pdf
(Pubblicato il 02/11/2021 - Aggiornato il 02/11/2021 - 79 kb - pdf)
File con estensione doc Allegato: Dichiarazione sostitutiva coniugi per separazione divorzio o modifiche.doc
(Pubblicato il 15/02/2021 - Aggiornato il 15/02/2021 - 53 kb - doc)
File con estensione pdf Allegato: Dichiarazione sostitutiva coniugi per separazione divorzio o modifiche.pdf
(Pubblicato il 15/02/2021 - Aggiornato il 15/02/2021 - 28 kb - pdf)
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Recapiti e contatti
Piazza G. Marconi, 3 - 00044 Frascati (RM)
PEC protocollofrascati@legalmail.it
Centralino 06.941841
P. IVA 02145231003
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