Dall'11 dicembre 2014, data di entrata in vigore dell'art. 12 della legge 162/2014, i coniugi possono comparire di fronte all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. In questo caso l'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
Con l'approvazione della L. 76/2016, le norme sulla negoziazione assistita si applicano anche allo scioglimento delle unioni civili fra persone dello stesso sesso.
La richiesta può essere presentata presso il comune di:
- Celebrazione del matrimonio civile;
- Celebrazione del matrimonio concordatario (religioso con effetti con effetti civili);
- Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero);
- Residenza di uno dei coniugi;
Condizioni:
E’ possibile avvalersi di tale procedura in presenza delle seguenti condizioni:
- Assenza di figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti (saranno considerati unicamente i figli comuni dei coniugi richiedenti);
- L'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale ma è possibile inserire il pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione consensuale che di divorzio;
- Per la presentazione della domanda di divorzio devono essere trascorsi almeno:
- 12 mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale;
- 6 mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale (anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale);
- 6 mesi nel caso di separazione a seguito di accordo innanzi all’ufficiale di stato civile (la data di decorrenza è quella del primo accordo);
- 6 mesi dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato.
Se non dovessero sussistere le prime due condizioni le parti possono ricorrere all’assistenza di un legale stipulando una Convenzione di negoziazione assistita.
Procedura:
1. Avvio della procedura - L’ufficio di Stato Civile riceve esclusivamente su appuntamento, i coniugi devono presentare a tal fine l’apposito modulo di richiesta debitamente compilato (disponibile presso l'ufficio o in formato elettronico in fondo a questa pagina).
Il suddetto modulo, corredato dalla copia dei documenti d’identità dei coniugi può essere:
- presentato di persona presso l’Ufficio di Stato Civile;
- trasmesso via mail al seguente indirizzo: ufficiostatocivile@comune.frascati.rm.it
- trasmesso via posta elettronica certificata (pec) al seguente indirizzo: protocollo.anagrafe@pec.comune.roma.it
2. Redazione dell’accordo – Entrambi i coniugi muniti di un documento d’identità valido, devono presentarsi presso l’ufficio di stato civile nel giorno prestabilito, per rendere le dichiarazioni prescritte e sottoscrivere il conseguente accordo. Nel caso di assistenza da parte di avvocato, questi dev’essere munito di documento di identità valido e di tesserino professionale di appartenenza all’Ordine degli avvocati.
Se i coniugi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete nelle varie fasi del procedimento. L’interprete, munito di documento d’identità valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all'incarico ricevuto adempiere all’incarico ricevuto.
3. Conferma dell’accordo - Non prima di 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, nel giorno concordato con l’ufficio di stato civile, i coniugi devono presentarsi per rendere una ulteriore dichiarazione che confermi la validità dell’accordo. La ragione di questo lasso di tempo è per consentire loro una pausa di riflessione sulla scelta in atto. La mancata comparizione, anche di uno solo dei coniugi, a prescindere dalle motivazioni per le quali ciò possa avvenire, equivale a mancata conferma dell'accordo pertanto la prima sottoscrizione decadrà non acquistando alcuna efficacia.
I coniugi tuttavia potranno avviare di nuovo la procedura da capo: il fatto di aver fatto decadere un primo tentativo non preclude la possibilità di riprovarci in seguito.
Importo e modalità di pagamento:
E’ previsto il pagamento di un contributo di 16.00 euro a titolo di diritto fisso da effettuare mediante pagoPA attraverso il link:
https://sirenaweb.ws-comune.roma.it:8443/homepage?struttura=FRASCATI
Documentazione da presentare:
Dove rivolgersi:
Comune di Frascati – Ufficio dello Stato Civile
Piazza Guglielmo Marconi, 4 (piano terra) 00044 Frascati
Orari di ricevimento al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00
martedì pomeriggio solo su prenotazione dalle ore 15.30 alle ore 17.00.
Telefono: 0694184240 - 241- 297
E-mail: ufficiostatocivile@comune.frascati.rm.it – Pec: protocollofrascati@legalmail.it
Normativa di riferimento:
- Art. 12 Decreto Legge n.132/2014 convertito in Legge 162/2014.
- Legge n. 55 del 6 maggio 2015;