Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Separazione, divorzio o modifica delle precedenti condizioni di separazione e divorzio con l'assistenza di un avvocato (Negoziazione assistita)

Responsabile di procedimento: Schiavella Fabiola
Responsabile di provvedimento: Schiavella Fabiola

Uffici responsabili

Ufficio Stato Civile

Descrizione

Per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, i coniugi possono scegliere di avvalersi della convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte.
In seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio sono stati ridotti a sei mesi nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale.

La procedura prevede che l'accordo debba essere munito di:

1 - Nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica nei seguenti casi:

  • in assenza di figli;
  • in assenza di figli minori;
  • in presenza di figlio maggiorenne autosufficiente non portatore di handicap grave ai sensi dell'art.3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

2 - Autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica (previa valutazione dell’interesse dei figli) nei seguenti casi:

  • in presenza di figli minori;
  • in presenza di figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell'art.3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  • in presenza di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;

L’avvocato, una volta ottenuto il nulla osta o l’autorizzazione da parte del P.M. dovrà trasmettere l'accordo entro 10 giorni al comune di:

  • Celebrazione del matrimonio in forma civile;
  • Celebrazione del matrimonio in forma religiosa;
  • Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)

L'accordo dovrà essere poi inoltrato al Protocollo Generale del Comune di Frascati via pec al seguente indirizzo: protocollofrascati@legalmail.it,  oppure consegnato a mano presso lo sportello del medesimo ufficio o spedito via posta utilizzando il modulo di trasmissione disponibile presso l’Ufficio di Stato Civile  o in formato elettronico in fondo a questa pagina; L’accordo dovrà inoltre essere corredato dalle copie dei tesserini dell’ordine di entrambi gli avvocati e dall’attestazione di conformità all’originale conservato nell’archivio dello studio legale.

Dove rivolgersi 

- Per la consegna presso l’Ufficio del Protocollo – Piazza Guglielmo Marconi, 3 – 00044 Frascati negli orari d’ufficio.

 

- Per informazioni rivolgersi all'Ufficio di Stato Civile - Piazza Guglielmo Marconi, 4 (piano terra) - 00044 Frascati - tel. 06/94184240 - 241 - 297

  Email: ufficiostatocivile@comune.fracati.rm.it 

  Pec: protocollofrascati@legalmail.it

 Orari di ricevimento al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00

 martedì pomeriggio solo su prenotazione dalle ore 15.30 alle ore 17.00.

  

  Normativa di riferimento

  • Art. 6 del Decreto Legge n.132/2014 convertito in Legge 162/2014.
  • Legge n. 55 del 6 maggio 2015 ;

Chi contattare

Personale da contattare: Marzoli Ilaria, Bisegni Laura, Pasquali Simona

Altre strutture che si occupano del procedimento

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: si
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
30 gg.

Modulistica per il procedimento

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: 0000

Allegati

File con estensione doc Allegato: Negoziazione assistita_Istanza avvocati.doc
(Pubblicato il 20/03/2021 - Aggiornato il 20/03/2021 - 40 kb - doc)
File con estensione pdf Allegato: Negoziazione assistita_Istanza avvocati.pdf
(Pubblicato il 20/03/2021 - Aggiornato il 20/03/2021 - 85 kb - pdf)
File con estensione pdf Allegato: Informativa stampabile.pdf
(Pubblicato il 01/06/2022 - Aggiornato il 01/06/2022 - 56 kb - pdf)
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Recapiti e contatti
Piazza G. Marconi, 3 - 00044 Frascati (RM)
PEC protocollofrascati@legalmail.it
Centralino 06.941841
P. IVA 02145231003
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