Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Raccolta di proposte per la denominazione di nuove strade, piazze o altri luoghi pubblici

Responsabile di procedimento: Schiavella Fabiola

Descrizione

DENOMINAZIONE NUOVE STRADE, PIAZZE O ALTRI LUOGHI PUBBLICI

Premesso che ai fini della denominazione di nuove strade, entro il 30 giugno di ogni anno, il Comune di Frascati raccoglie le proposte pervenute, secondo quanto previsto dall’art. 9 del Regolamento sulla Toponomastica, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 19/3/2008 che così recita:

“ […] Il procedimento di intitolazione si attiva su richiesta o d’ufficio.

Ogni persona fisica o giuridica può avanzare richieste di denominazione, per qualsiasi tipo di area di circolazione, spazio pubblico, ovvero scuole, impianti sportivi, giardini, ecc.

Le richieste si raccolgono presso l’Ufficio Statistico entro il 30 giugno di ogni anno, previo avviso alla cittadinanza ed ampia pubblicizzazione, possono essere di carattere generico, ossia con la sola indicazione  del  toponimo  lasciando  al  Comune  di  determinare  a  quale  area  di  circolazione eventualmente attribuirlo, oppure specifiche, se rivolte alla intitolazione di una determinata area o struttura.

Le richieste dovranno essere opportunamente motivate, corredate della documentazione e delle principali  notizie  biografiche  sul  conto  della  persona  di cui si chiede di onorare la memoria o di notizie storiche del fatto, evento, toponimo. […]”

 

La commissione toponomastica (CCT), a necessità, valuterà le proposte al momento pervenute esprimendo parere obbligatorio, non vincolante, in ordine a:

  1. richieste di intitolazione (o proposte d’ufficio) per quanto concerne gli spazi od aree da intitolare;
  2. preferenza da accordare fra più toponimi, eventualmente proposti, in riferimento ad una stessa area.

La CCT, esprime parere, altresì, in ordine a:

  1. iscrizioni commemorative da apporre a iniziative di privati, o di Enti  diversi da Comune di Frascati, all’esterno di edifici ovvero in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
  2. iscrizioni lapidarie da apporre per iniziativa cura e spese del Comune di Frascati.

 

Secondo quanto anche espresso dall’art. 7, la scelta del toponimo, sia che indichi persone, località o altro, deve essere consono ed idoneo alla funzione toponomastica, e, nei limiti del possibile, deve assumere caratteristiche di omogeneità nell’ambito di zone territorialmente definite.

Prima   di   ogni   attribuzione   del   nuovo   toponimo   deve   essere   rispettata   la   toponomastica preesistente nei documenti storici o nella memoria e, per le nuove aree di circolazione, deve essere verificata l’esistenza di eventuali denominazioni spontanee nate tra gli abitanti nella zona, anche se ciò non ha valore vincolante.

La denominazione di strade, aree, edifici ed altre strutture è di competenza della Giunta Comunale (art.8)

Le  deliberazioni  che  approvano  la  denominazione  di  nuove  aree  di  circolazione,  corredate  dal profilo biografico dell’onorando, devono essere trasmesse al Prefetto e acquistano efficacia dopo il visto  di  approvazione,  previo  parere  della  Deputazione  di  Storia  Patria  o  –  ove  questa  manchi  – della  Società  Storica  locale  o  regionale,  come  previsto  dal  Regio  Decreto  1188/1927  a  cui  fa riferimento l’art. 41, comma 3, del D.P.R. 223/1989.

 

Per quanto sopra premesso, chi volesse presentare proposte di denominazione di nuove strade, sia di carattere generico che specifico, può utilizzare il modello allegato da far pervenire al protocollo del comune di Frascati sito in piazza Marconi 3 in orario di apertura al pubblico o, in alternativa, all’indirizzo pec protocollofrascati@legalmail.it entro il 30 giugno.

Chi contattare

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

Modulistica per il procedimento

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: 01/01/2017
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Recapiti e contatti
Piazza G. Marconi, 3 - 00044 Frascati (RM)
PEC protocollofrascati@legalmail.it
Centralino 06.941841
P. IVA 02145231003
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