Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 127
PROGRAMMA URBANISTICO E1 ANAGNINA DEL COMUNE DI ROMA. ADOZIONE PROPOSTA DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL C.C. RELATIVA ALLA COSTITUZIONE DI SERVITù DI PASSAGGIO PER OPERE FOGNARIE SU AREE DI PROPRIETà DEL COMUNE DI FRASCATI SITE IN AGRO ROMANO, DISTINTE AL CATASTO AL F. 1003 PARTT. 778 E 780 E F. 1004 PART. 18, PER UNA SUPERFICIE DI MQ. 1.458,00

