Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2019 AI SENSI DELL'ART. 227 DEL D. LGS. 267/2000
Allegati

(Pubblicato il 12/11/2020 - Aggiornato il 12/11/2020 - 573 kb - generica)

(Pubblicato il 12/11/2020 - Aggiornato il 12/11/2020 - 96 kb - generica)

(Pubblicato il 12/11/2020 - Aggiornato il 12/11/2020 - 161 kb - generica)

(Pubblicato il 12/11/2020 - Aggiornato il 12/11/2020 - 95 kb - generica)

(Pubblicato il 12/11/2020 - Aggiornato il 12/11/2020 - 33681 kb - zip)