Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "CAMMINATE DI NATALE" NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE IDONEE A VALORIZZARE SUL PIANO CULTURALE, SPORTIVO, SOCIALE ED ECONOMICO LA COLLETTIVITA REGIONALE, DA REALIZZARSI NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 15 NOVEMBRE 2020 E IL 10 GENNAIO 2021. DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 111 DEL 6 AGOSTO 2020.
Allegati







