Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
APPROVAZIONE DELLA COSTITUZIONE DI UNA SERVITÙ ONEROSA DELLA SUPERFICIE DI MQ 747,00 A FAVORE DEL COMUNE DI CIAMPINO SULLE AREE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI FRASCATI DISTINTE IN CATASTO AL FG. 1005/C PART. 5 6 - 11 PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CONDOTTA FOGNARIA CON SVILUPPO LINEARE DI CIRCA 1 KM DA COLLEGARE A VALLE CON LA RETE FOGNARIA AVENTE ESITO TERMINALE AL DEPURATORE ROMA EST
Allegati













