Provvedimenti

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 23 comma 1

Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 6

Tipologia: provvedimento organo indirizzo-politico
Struttura responsabile: SETTORE III Socio Assistenziale - Culturale
Data del provvedimento: 24-01-2014

ANNO 2014, APPROVAZIONE SCHEMA RELATIVO AI CONTRIBUTI ECONOMICI DA EROGARE AI CITTADINI, COME DA REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI DI NATURA SOCIO ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 71 DEL 9.12.2011

Contenuto creato il 27-01-2014 aggiornato al 27-05-2014
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