Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Fondo Sviluppo e coesione infrastrutture 2014-2020. Finanziamenti destinati all'acquisto di nuovi autobus da utilizzare sui servizi di trasporto pubblico locale, di cui alla deliberazione CIPE n. 54 del 01/12/2016. Rettifica e riapprovazione schema di Convenzione tra la Regione Lazio ed il Comune di Frascat
Allegati

(Pubblicato il 20/09/2019 - Aggiornato il 20/09/2019 - 206 kb - pdf)

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(Pubblicato il 20/09/2019 - Aggiornato il 20/09/2019 - 226 kb - pdf)

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