Riferimenti normativi su organizzazione e attività

D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

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Protocollo: 0

Art. 381 (Art. 188 Cod. Str.) (Strutture e segnaletica per la mobilita' delle persone invalide)

1. Ai fini di cui all'articolo 188, comma 1, del codice, gli enti proprietari della strada devono allestire e mantenere funzionali ed efficienti tutte le strutture per consentire ed agevolare la mobilita' delle persone invalide.

2. Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacita' di deambulazione sensibilmente ridotta, il sindaco rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L'autorizzazione e' resa nota mediante l'apposito "contrassegno invalidi" di cui alla figura V.4. L'indicazione delle strutture di cui al comma 1 deve essere resa nota mediante il segnale di "simbolo di accessibilita'" di cui alla figura V.5.

3. Per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2, l'interessato deve presentare domanda al sindaco del comune di residenza, nella quale, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilita' i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, deve presentare la certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Unita' Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica e' stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacita' di deambulazione sensibilmente ridotta. L'autorizzazione ha validita' 5 anni. Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.

4. Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, l'autorizzazione puo' essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalita' di cui al comma 3. In tal caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidita'. Anche le autorizzazioni temporanee possono essere rinnovate cosi' come previsto dal comma 3.

5. Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidita' della persona interessata, il sindaco puo', con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante la targa del veicolo autorizzato ad usufruirne (fig. II.79/a).

6. Gli schemi delle strutture e le modalita' di segnalamento delle stesse, nonche' le modalita' di apposizione della segnaletica necessaria e quant'altro utile alla realizzazione delle opere indi- cate nel comma 1, sono determinati con apposito disciplinare tecnico, approvato dal Ministro dei lavori pubblici sentito il Ministro della Sanita'.

Contenuto creato il 27-03-2014 aggiornato al 27-03-2014
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