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(Pubblicato il 16/02/2021 - Aggiornato il 16/02/2021 - 35 kb - doc)

(Pubblicato il 16/02/2021 - Aggiornato il 16/02/2021 - 43 kb - pdf)

(Pubblicato il 01/06/2022 - Aggiornato il 01/06/2022 - 73 kb - pdf)
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
DICHIARAZIONE DI SCELTA DEL NOME COMPOSTO DA PIU’ ELEMENTI (ART. 36 D.P.R. 396/2000)
I cittadini italiani che, prima del 30 marzo 2001, hanno avuto attribuito alla nascita, un nome composto da più elementi, anche separati tra loro, possono dichiarare all'ufficiale dello stato civile del luogo di nascita l'esatta indicazione con cui devono essere riportati gli elementi del proprio nome negli estratti per riassunto e nei certificati rilasciati dagli uffici dello stato civile e di anagrafe.
Senza alterare l’ordine dei vari elementi del nome, l'interessato può chiedere di essere menzionato con:
Esempio: Anna Maria Paola potrà scegliere di essere indicata come Anna, oppure come Anna Maria o Anna Maria Paola.
Normalmente questa domanda è effettuata per rendere omogenei i dati presenti su più documenti, per esempio il codice fiscale.
Tale scelta è unica e definitiva e comporta l’annotazione del provvedimento sia sull’atto di nascita che sugli atti di stato civile correlati, nonché nei registri anagrafici.
Successivamente a queste procedure qualsiasi tipo di certificazione inerente quel soggetto verrà rilasciata con il nome così come indicato nella dichiarazione resa.
Possono rendere la dichiarazione i soggetti nati a Frascati, o nati all’estero con atto trascritto a Frascati, la cui nascita sia precedente al 30/3/2001 (data di inizio operatività del nuovo regolamento di stato civile).
Come fare
La dichiarazione deve essere prodotta:
L’Ufficiale di Stato Civile al quale è inoltrata la dichiarazione, verificata la documentazione, provvede:
Tale procedimento non si applica:
Tempi di lavorazione
Entro 30 giorni dalla consegna della richiesta.
Dove rivolgersi
Comune di Frascati – Ufficio dello Stato Civile
Piazza Guglielmo Marconi, 4 (piano terra)
00044 Frascati
Tel. 0694184240 – 241 – 297
E-mail: ufficiostatocivile@comune.frascati.rm.it
Pec: protocollofrascati@legalmail.it
Orari di ricevimento al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00
martedì pomeriggio solo su prenotazione dalle ore 15.30 alle ore 17.00.
Normativa di riferimento: