Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

La dichiarazione di nascita

Responsabile di procedimento: Schiavella Fabiola
Responsabile di provvedimento: Schiavella Fabiola

Uffici responsabili

Ufficio Stato Civile

Descrizione

E´ la dichiarazione dell´avvenuta nascita di un bambino, resa da un genitore oppure congiuntamente da entrambi i genitori, nel caso in cui non siano coniugati tra loro.
Tale adempimento è necessario al fine di redigere l'atto di nascita nei Registri di Stato Civile e la conseguente iscrizione anagrafica del nuovo nato.

 

Chi deve dichiarare la nascita

  • Basta uno dei genitori, quando questi siano coniugati tra loro
  • Entrambi i genitori quando questi non sono coniugati tra loro

 

Dove e quando effettuare la dichiarazione di nascita

  • entro 3 GIORNI dall'evento:  presso la Direzione Sanitaria del centro di nascita,

oppure

  • entro 10 GIORNI dall'evento: 

            - presso il Comune ove è avvenuto il parto, 

       oppure

             - presso il Comune di residenza dei genitori  

       oppure

            - presso il Comune di residenza della madre,  se il padre è residente in altro comune

       oppure

            - presso il Comune di residenza del padre, previo accordo con la madre se questa è residente in altro Comune (in questo caso l'iscrizione                                      anagrafica del nato sarà comunque nel Comune di residenza della madre come previsto per legge); 

       oppure

            - presso il Comune di residenza del padre qualora la madre non sia residente in nessun comune italiano

 

Documentazione da presentare

  • documento d'identità del/i dichiarante/i
  • attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica

 

Attribuzione del nome

Il nome deve corrispondere al sesso e può essere composto da più elementi onomastici anche separati, per un massimo di tre. Per i nati dopo il 01 gennaio 2013, nel caso in cui siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti/certificati ed in ogni altro documento sarà riportato solo il primo di questi o comunque solo i prenomi che precedono la virgola.  Per i nati precedentemente, i prenomi composti da più elementi sono integralmente riportati nei documenti e atti ufficiali e nelle certificazioni, senza possibilità di abbreviazione.  E’ vietata l’attribuzione del nome del padre, del fratello o della sorella se viventi, un cognome come nome o nomi ridicoli  o vergognosi.

 

Attribuzione del doppio cognome per i nuovi nati

Come stabilito dalla Corte Costituzionale è illegittima la norma che impone l'attribuzione automatica ed esclusiva del solo cognome paterno. Ora i neo genitori possono attribuire al loro figlio, di comune accordo, il doppio cognome – paterno e materno - al momento della nascita tenendo presente che:

  • il cognome della madre dovrà essere posposto a quello paterno;
  • tale attribuzione riguarda tutti gli elementi onomastici dei quali sia eventualmente composto il cognome stesso. (Esempio: cognome padre: ROSSI cognome madre: BIANCHI VERDI, quindi il cognome del bambino risulterà essere ROSSI BIANCHI VERDI).

Per le nascite dichiarate direttamente all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Frascati, qualora, venga manifestata la volontà di attribuire il doppio cognome, in presenza di uno solo dei genitori, sarà sufficiente che il genitore dichiarante compili una dichiarazione sottoscritta, con allegata copia del documento di riconoscimento, nella quale venga indicata la scelta di attribuire il doppio cognome (modulo disponibile presso l'ufficio o in formato elettronico in fondo a questa pagina).

 

Denuncia di nascita tardiva

Nel caso in cui la denuncia di nascita venga effettuata oltre i termini previsti dalla legge (al massimo 10 giorni dalla nascita), verrà comunque redatto un atto di nascita come precedentemente descritto, in cui dovranno essere inserite le ragioni del ritardo della dichiarazione stessa, e ne verrà data comunicazione alla Procura della Repubblica per l'adozione di eventuali sanzioni previste dall'art.566 del codice penale.

 

È utile sapere:

Per il rilascio del codice fiscale del neonato è necessario rivolgersi all’Agenzia delle Entrate.

 

Dove rivolgersi

Comune di Frascati – Ufficio dello Stato Civile

Piazza Guglielmo Marconi, 4 (piano terra)

00044 Frascati

Tel. 0694184240 – 241 – 297

Email: ufficiostatocivile@ comune.frascati.rm.it

Pec: protocollofrascati@legalmail.it

Orari di ricevimento al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00

martedì pomeriggio previa prenotazione dalle ore 15.30 alle ore 17.00.

 

Normativa di riferimento:

  • Codice Civile ;
  • Decreto Presidente della Repubblica n. 396/2000; Decreto Presidente della Repubblica n. 445/2000;
  • Sentenza della Corte Costituzionale n. 286 del 21 dicembre 2016;
  • Circolare del Ministero dell’Interno n. 1/2017;
  • Circolare del Ministero dell’Interno n. 7/2017;

 

 

Chi contattare

Personale da contattare: Marzoli Ilaria, Bisegni Laura, Pasquali Simona
Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: si

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: 0000

Allegati

File con estensione doc Allegato: Dichiarazione sostitutiva attribuzione cognome di entrambi i genitori.doc
(Pubblicato il 16/02/2021 - Aggiornato il 16/02/2021 - 30 kb - doc)
File con estensione pdf Allegato: Dichiarazione sostitutiva attribuzione cognome di entrambi i genitori.pdf
(Pubblicato il 16/02/2021 - Aggiornato il 16/02/2021 - 63 kb - pdf)
File con estensione pdf Allegato: Informativa stampabile.pdf
(Pubblicato il 01/06/2022 - Aggiornato il 01/06/2022 - 79 kb - pdf)
Facebook Twitter Linkedin
Recapiti e contatti
Piazza G. Marconi, 3 - 00044 Frascati (RM)
PEC protocollofrascati@legalmail.it
Centralino 06.941841
P. IVA 02145231003
Linee guida di design per i servizi web della PA