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CERTIFICATI ANAGRAFICI
Cosa è
Il certificato è il documento rilasciato da una Amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche (art.1 lett. f) Dpr 445/2000).
La certificazione è dunque l’atto che consente ad una persona di dimostrare, di fronte a terzi, fatti, stati, situazioni contenuti nei pubblici registri.
I certificati anagrafici attestano i dati contenuti nell'Anagrafe della Popolazione Residente nel Comune (APR).
Quali sono
I certificati anagrafici che possono essere richiesti da chiunque sono:
Altre situazioni sono certificabili dall’ufficiale d’anagrafe qualora vi sia un interesse legittimo da parte del richiedente. Si possono quindi richiedere certificati di:
Le certificazioni rilasciate da un unico ufficio su fatti riferiti alla stessa persona devono essere raggruppate in un unico documento (art. 40 Dpr 445/2000) e sono le certificazioni plurime o contestuali.
Certificati anagrafici storici
I certificati anagrafici desunti da atti pregressi (certificati cosiddetti "storici" o "originari") sono rilasciati dall'ufficiale d'anagrafe, previa motivata richiesta (non si possono rilasciare certificazioni anagrafiche storiche che non siano motivate da un interesse giuridicamente tutelato).
Esistono vari tipi di certificati storici:
È bene sottolineare che la funzione del certificato “stato di famiglia storico” non è quella di dar conto di un albero genealogico idoneo a dimostrare relazioni parentali (e/o eventuali eredi), ma solo di chi si trovava dimorante abitualmente in un determinato posto (indirizzo) in un certo momento.
Esso non può perciò dare certezza circa le relazioni di parentela intercorrenti tra persone coabitanti e, oltretutto, nulla dice circa l'esistenza di eventuali altri vincoli tra persone ed altre non coabitanti, essendo la funzione dell'anagrafe essenzialmente quella di rilevare la presenza stabile, comunque situata, di soggetti nel territorio comunale.
Richieste di rilascio di certificati anagrafici storici per ricerche genealogiche, in generale, non potranno essere accolte perché non hanno un fondamento giuridico.
Vengono rilasciati entro 30 giorni dalla richiesta motivata e corredata da marca da bollo da Euro 16,00 oltre ai diritti comunali.
Validità
La validità dei certificati anagrafici è di 6 mesi dalla data di rilascio (art. 41 Dpr 445/2000).
Regole per il rilascio e l'utilizzo dei certificati
I certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione devono essere utilizzati esclusivamente nei rapporti tra privati e devono riportare, pena la loro nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi" (art. 40 Dpr 28.12.2000 n. 445, come modificato dalla legge 12 novembre 2011 n. 183).
Nei rapporti con la Pubblica amministrazione la produzione di certificati deve essere sempre sostituita dalla presentazione di dichiarazioni sostitutive di certificazione (modulo inserito a fine pagina). Spetta alla Pubblica Amministrazione l’onere della verifica della dichiarazione resa dal cittadino.
Costo
I certificati anagrafici sono soggetti ad imposta di bollo di 16,00 euro, oltre i diritti comunali, salvo le esenzioni previste dalla legge che devono essere specificate dall’interessato al momento della richiesta.
Sono quindi soggetti a bollo: i documenti richiesti per la banca, per banco posta (apertura conti correnti anche per l’accreditamento delle pensioni, libretti postali, liquidazione buoni fruttiferi agli eredi, estinzione conti e posizioni varie), per assicurazioni per l’accensione o l’estinzione di polizze di qualsiasi tipo, per i CAAF (che sono soggetti privati e non godono di alcuna esenzione ‘sui certificati’)
I certificati anagrafici che invece sono rilasciati in esenzione dall’imposta di bollo (comunemente chiamati in “carta semplice”) sono quelli richiesti per gli usi espressamente previsti dalla Tabella B D.P.R. 642/1972 nonché dalle specifiche leggi speciali (vedi elenco inserito a fine pagina).
L’esenzione da bollo, quindi, è specificata e mai generica. Ne consegue che i cittadini, nel richiedere qualsiasi certificato anagrafico, se ritengono di aver diritto all’esenzione, devono obbligatoriamente indicare l’uso e la norma di legge che la prevedono, uso e norma che dovranno essere riportati dal funzionario sul certificato.
Si specifica che l’acquisizione di tale notizia, poiché conseguente all’adempimento di un obbligo di legge, quello fiscale, rientra tra i fini istituzionali dell’ente e pertanto non costituisce violazione della privacy.
È utile sapere:
CERTIFICATI PER ASSEGNI FAMIGLIARI
Il datore di lavoro per l’iscrizione del dipendente all’INPS (il cosiddetto “uso lavoro”) o per il pagamento dei cosiddetti ASSEGNI FAMIGLIARI da parte degli istituti di previdenza sociale, richiede di conoscere la residenza o lo stato di famiglia dei propri dipendenti. Tali istituti non possono, per legge (d.P.R. n.445/2000), richiedere certificati anagrafici ai cittadini, ma debbono accettare l’AUTOCERTIFICAZIONE da essi compilata (che non comporta alcun costo). Certificati anagrafici richiesti dal datore di lavoro sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate Emilia Romagna in data 15/06/2012.
USO SUCCESSIONE
Per quanto riguarda le successioni, l’esenzione prevista dall’art. 5 della tabella B D.P.R. 642/1972 , ‘ad uso successione’, si riferisce alla denuncia di successione che l’erede faceva all’Agenzia delle Entrate, oggi è sufficiente l’autodichiarazione, per cui i certificati anagrafici, le autenticazioni di firme e/o di copie richiesti per notaio ‘ad uso successione’ sono soggetti ad imposta di bollo .
CERTIFICATI PER MUTUI
L'art.15 del d.P.R. n.601/1973 prevede l’esenzione da imposte per i documenti necessari per il rilascio di mutui, ma il Ministero delle finanze con risoluzione n. 452200 del 29.11.1989 e n.159 del 22.07.1996, ha negato la possibilità che i certificati anagrafici siano esenti da bollo, in quanto atti prodromici e non necessari al rilascio del mutuo stesso.
Dove rivolgersi:
Comune di Frascati – Ufficio Anagrafe
Piazza Guglielmo Marconi, 3 (piano terra) 00044 Frascati
Orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00
il martedì anche dalle ore 15.00 alle 17.00
Telefono: 0694184247
E-mail: ufficioanagrafe2@comune.frascati.rm.it
Pec: protocollofrascati@legalmail.it
Normativa di riferimento
DPR 445/2000
Tabella B D.P.R. 642/1972