CANCELLAZIONE DELLA RESIDENZA
La cancellazione della residenza può avvenire per:
- morte;
- emigrazione all’estero;
- irreperibilità;
- mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale nel comune (solo per i cittadini non comunitari).
Non produce effetti sul riconoscimento della residenza l’assenza temporanea dal comune di dimora abituale, quando la persona si trovi in altra città o all’estero per motivi di studio, lavoro o per altre cause contingenti di durata limitata.
In caso di cancellazione, la posizione anagrafica può essere ripristinata solo con una nuova richiesta di iscrizione.
Cancellazione per morte
In caso di morte i familiari del defunto non devono fare alcuna comunicazione all'Ufficio Anagrafe, in quanto sarà compito dell'ufficiale dello Stato Civile comunicare il decesso all'Ufficio Anagrafe competente, anche se di un comune diverso dal luogo del decesso.
Cancellazione per emigrazione all'estero
CITTADINI ITALIANI
Il cittadino italiano che si trasferisce all’estero per un periodo superiore ad un anno può iscriversi all’AIRE – Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero.
La richiesta di iscrizione all'AIRE deve essere presentata in uno dei seguenti modi:
- direttamente all'Ambasciata o Consolato italiano all'estero che poi provvederà ad inoltrare la documentazione necessaria al Comune italiano di ultima residenza; l’iscrizione AIRE decorrerà dalla data di presentazione della richiesta all’Ambasciata/Consolato competente;
- al Comune di residenza prima dell'emigrazione all'estero utilizzando il modulo di trasferimento di residenza all'estero (inserito a fondo pagina); In questo caso l'iscrizione all'AIRE sarà completata solo dopo che l'interessato avrà provveduto a registrare la propria residenza presso l'Ambasciata o il Consolato italiano competente, che inoltrerà al Comune la documentazione che conferma l'iscrizione; l’iscrizione AIRE decorrerà dalla data di presentazione della richiesta al Comune.
CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA O APPARTENENTI A STATO TERZO
I cittadini dell'Unione europea (comunitari) o appartenenti a Stato terzo (non comunitari) che intendono trasferirsi all’estero o rientrare nel proprio paese di origine, devono dichiarare all’Ufficio Anagrafe l’indirizzo di nuova residenza, utilizzando il modulo di trasferimento di residenza all'estero (inserito a fondo pagina).
Il procedimento si conclude entro 2 giorni dalla richiesta resa o inviata; l'Ufficio Anagrafe provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per la cancellazione e trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, la cancellazione si intende confermata.
Cancellazione per irreperibilità
La cancellazione dall’Anagrafe può avvenire per irreperibilità quando, a seguito di ripetuti accertamenti, la persona sia risultata irreperibile. Chiunque può segnalare la mancanza della dimora abituale riguardante persone iscritte nella propria o in altre famiglie. La cancellazione per irreperibilità avviene non prima di 1 anno dall'inizio della procedura di cancellazione dopo ripetuti controlli da parte dell’ufficiale d’anagrafe che si avvale della collaborazione della polizia locale.
La segnalazione può essere effettuata compilando la “dichiarazione di irreperibilità” inserita a fine pagina, accompagnata da copia di un documento di identità, e inviata con una delle seguenti modalità:
- per via telematica all'indirizzo email ufficioanagrafe2@comune.frascati.rm.it o all'indirizzo PEC protocollofrascati@legalmail.it;
- consegnandola all’Ufficio Protocollo.
La cancellazione per irreperibilità comporta la perdita del diritto di voto, l’impossibilità di ottenere i certificati anagrafici e i documenti di riconoscimento, e tutti i benefici, anche sanitari, legati alla residenza.
Cancellazione per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale
Entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno i cittadini stranieri iscritti all'Anagrafe hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione di dimora abituale (vedi modulo inserito a fine pagina). La dichiarazione deve essere presentata, insieme alla copia del nuovo permesso, con una delle seguenti modalità:
- per via telematica all'indirizzo email ufficioanagrafe2@comune.frascati.rm.it o all'indirizzo PEC protocollofrascati@legalmail.it;
- consegnandola all’Ufficio Protocollo.
Decorsi 180 giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno senza che il cittadino abbia rinnovato la dichiarazione di dimora abituale, l’ufficio anagrafe lo invita ad esibire il permesso di soggiorno rinnovato, rendendo contemporaneamente la dichiarazione di dimora abituale.
In caso di mancata presentazione della documentazione si procede alla cancellazione dall’Anagrafe.
Dove rivolgersi:
Comune di Frascati – Ufficio Anagrafe
E-mail: ufficioanagrafe2@comune.frascati.rm.it
Pec: protocollofrascati@legalmail.it
Normativa di riferimento
- Legge 4 aprile 2012, n. 5 di conversione del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"
- Legge 15 luglio 2009, n. 94 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica"
- Dpr 30 maggio 1989, n. 223 "Regolamento anagrafico della popolazione residente"
- Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente"