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DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (DSAN)
Cosa sono
Sono dichiarazioni rese e sottoscritte dall’interessato sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000.
Possono riguardare situazioni, fatti, qualità personali, a diretta conoscenza del cittadino e che non sono comprese nell’elenco delle autocertificazioni[1].
Si possono dichiarare anche dati riguardanti terze persone, di cui si è a conoscenza.
Chi può effettuare una dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio:
•cittadini italiani
•cittadini dell’Unione Europea
•cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, limitatamente ai dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti pubblici
Per quanto riguarda:
Chi può accettare e come deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva
Possono accettare dichiarazioni sostitutive, le Pubbliche Amministrazioni, i Privati che svolgono servizi di pubblica utilità e non, ovviamente in modalità diverse.
Accettare la dichiarazione sostitutiva è obbligatorio per la Pubblica Amministrazione e per i privati esercenti servizi di pubblica utilità (es. ACEA, ENEL, TELECOM, GAIA, ENI, ATER, ecc.)
La dichiarazione va sottoscritta davanti al pubblico ufficiale che la riceve per il suo procedimento oppure va sottoscritta allegando un documento di riconoscimento SENZA autentica di firma.
I soggetti privati, ossia banche, assicurazioni, aziende, ecc., possono accettare la dichiarazione sostitutiva SENZA autentica di firma, previo consenso dell’interessato alla verifica dei dati dichiarati presso l’Amministrazione che li detiene. L’amministrazione è tenuta alla conferma o meno del dato dichiarato dal cittadino[2].
L’altro strumento utilizzato dai soggetti privati sono, inoltre, le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà CON autentica di firma, ossia dichiarazioni sottoscritte davanti ad un pubblico ufficiale.
Chi può autenticare la firma [3]
L’autenticazione consiste nell’attestazione, da parte del pubblico ufficiale competente, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità del dichiarante.
Sono abilitati ad autenticare la firma: il notaio, il cancelliere, il segretario comunale e il funzionario incaricato dal Sindaco, a seconda del tipo di dichiarazione.
Il funzionario incaricato dal Sindaco NON può autenticare la firma se si tratta di:
•Dichiarazioni future
•Dichiarazioni d’impegno
•Accettazioni o rinunce d’incarico
•Procure
•Scritture private
•Dichiarazioni a contenuto negoziale regolate dal codice civile
Per autenticare la firma presso il comune di Frascati, ci si può rivolgere all’Ufficio Anagrafe con un documento d’identità valido e una marca da bollo da Euro 16,00.
E’ utile sapere
Il funzionario incaricato dal Sindaco ad effettuare l’autentica di firma, non entra nel merito del contenuto.
Il cittadino si assume la responsabilità di quanto dichiara e ne risponde penalmente in caso di dichiarazione falsa o mendace, come previsto dall'art. 76 del DPR 445/2000.
Accettare la dichiarazione sostitutiva è un obbligo dell’Ente Pubblico e dei privati Gestori di Pubblici Servizi. Se un impiegato della Pubblica Amministrazione non accetta un’autocertificazione può essere denunciato per violazione dei doveri d’ufficio.
Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio con firma autenticata rilasciate dal comune sono valide e utilizzabili solo nei rapporti fra privati.
Costi
Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà consegnate ad un Ente Pubblico sono SEMPRE gratuite in quanto la firma non deve essere autenticata.
In caso la dichiarazione debba essere presentata ad un soggetto privato , l’autenticazione della firma è soggetta all’imposta di bollo (€ 16,00) + diritti di segreteria e rimborso stampati (Euro 0,60).
Dove rivolgersi:
Comune di Frascati – Ufficio Anagrafe
Piazza Guglielmo Marconi, 3 (piano terra) 00044 Frascati
Orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00
il martedì anche dalle ore 15.00 alle 17.00
Telefono: 0694184247
E-mail: ufficioanagrafe2@comune.frascati.rm.it
Pec: protocollofrascati@legalmail.it
Normativa di riferimento
[1] Per esempio, in caso di successione a seguito di decesso, un erede può dichiarare gli eredi legittimi (anche in caso di testamento), con dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Chi sottoscrive la dichiarazione deve elencare i dati (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e grado di parentela con il defunto) di tutti gli eredi.
[2]per le modalità operative vedi ANAGRAFE - Autocertificazione soggetti privati consenzienti
[3] Per maggiori dettagli vedi ANAGRAFE – Autentica di firma