Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Pubblicazioni di matrimonio

Responsabile di procedimento: Schiavella Fabiola
Responsabile di provvedimento: Schiavella Fabiola

Uffici responsabili

Ufficio Stato Civile

Descrizione

Col termine "pubblicazione di matrimonio" si intende il procedimento con il quale l'Ufficiale dello Stato Civile accerta l'inesistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio, rendendo nota a chiunque la volontà dei futuri sposi e permettendo ai terzi legittimati di opporsi.

Per sposarsi, sia con rito civile che con rito religioso con effetti civili (c.d.concordatario), occorre richiedere le pubblicazioni di matrimonio all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza di uno dei futuri sposi, indipendentemente da dove si celebrerà il matrimonio.

Se il Matrimonio Civile è tra cittadini italiani entrambi residenti all'estero (iscritti all'AIRE), per le pubblicazioni di matrimonio dovranno rivolgersi al Consolato Italiano competente per territorio rispetto all'indirizzo di residenza, mentre, se solo uno dei due è residente all'estero, le pubblicazioni possono essere fatte indistintamente presso il Consolato o presso il Comune di residenza.

Lo straniero che non conosce perfettamente la lingua italiana, dovrà farsi assistere da un interprete maggiorenne (munito di valido documento di riconoscimento) sia alla richiesta di pubblicazione che durante la celebrazione del matrimonio civile.

 

Il procedimento si divide in quattro fasi:

  1. fase propedeutica

Per avviare la procedura delle pubblicazioni di matrimonio, gli interessati dovranno:

  • compilare un apposito modulo (disponibile presso l’Ufficio o in formato elettronico in fondo a questa pagina);
  • consegnarlo all’Ufficio di Stato Civile corredato dalle copie dei documenti di riconoscimento.

Dovranno essere obbligatoriamente prodotti gli ulteriori documenti di seguito indicati, a seconda del caso che ricorre:

 

Matrimonio concordatario:

  • richiesta di pubblicazione da parte del parroco della parrocchia di appartenenza (mod. X);

 

Matrimonio con rito acattolico (ossia rito Ebraico, Valdese, Chiese Cristiane Avventiste, Assemblee di Dio in Italia, Congregazione dei Testimoni di Geova):

  • richiesta di pubblicazione da parte del Ministro di Culto;

 

Matrimonio civile tra cittadini stranieri:

  • Nulla-osta al matrimonio rilasciato dalle competenti autorità diplomatiche o consolari in Italia, con firma dell'Ambasciatore o Console legalizzata dalla Prefettura competente per territorio ove previsto;
  • passaporto straniero in corso di validità;

 

  1. Istruttoria

L’Ufficio di Stato Civile provvederà ad acquisire d’ufficio, presso i comuni di nascita, di residenza e di eventuale precedente matrimonio, la documentazione necessaria a comprovare l’inesistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio.

 

  1. Verbale di pubblicazione

Completata l'acquisizione della documentazione, gli interessati dovranno presentarsi entrambi presso l’Ufficio dello Stato Civile per sottoscrivere il verbale di pubblicazione muniti di:

  • una marca da bollo da € 16,00 se entrambi gli sposi sono residenti nel Comune di Frascati,

oppure

  • due marche da bollo da € 16,00 se uno degli sposi è residente in un altro Comune italiano.

Successivamente alla sottoscrizione del verbale, la pubblicazione sarà visibile on-line accedendo alla pagina Albo Pretorio on-line/pubblicazioni matrimonio dal sito del comune di Frascati (www.comune.frascati.rm.it - Albo Pretorio - pubblicazioni di matrimonio).

L'Ufficiale dello Stato Civile richiederà analoga procedura al comune di residenza dello/a sposo/a se diverso da Frascati.

Le pubblicazioni rimarranno esposte per 8 giorni consecutivi; seguiranno poi 3 giorni liberi per eventuali opposizioni.

 

  1. Conclusione del procedimento

Decorso il termine della pubblicazione, per i matrimoni da celebrare con rito cattolico o acattolico, l'Ufficio di Stato civile rilascerà il certificato di eseguite pubblicazioni per il Parroco, oppure l'autorizzazione per il Ministro di Culto. In entrambi i casi, i nubendi interessati provvederanno a recapitare il documento al Parroco o Ministro di Culto.

Il matrimonio potrà quindi essere celebrato, non oltre 180 giorni dalla data della pubblicazione. Decorso tale termine senza che il matrimonio sia stato celebrato, le pubblicazioni perdono di efficacia.

 

È utile sapere:

Per effettuare la celebrazione del matrimonio con rito civile a Frascati, sarà necessario concordare la data con l'Ufficio di stato civile.

Nel caso di matrimonio civile da celebrarsi in Comune diverso da quello di residenza degli sposi, l'Ufficio di Stato civile, al termine del procedimento delle pubblicazioni di matrimonio, consegnerà agli interessati la relativa richiesta di celebrazione del matrimonio fuori comune, che gli sposi dovranno recapitare al Sindaco del Comune prescelto.

Si consiglia di non attivare procedimenti inerenti il cambio di residenza per altro Comune dal momento dell'avvio del procedimento per la richiesta di pubblicazione, fino all'avvenuta celebrazione del matrimonio.

 

Dove rivolgersi

Comune di Frascati – Ufficio dello Stato Civile

Piazza Guglielmo Marconi, 4 (piano terra)

00044 Frascati

Tel. 0694184240 – 241 – 297

Email: ufficiostatocivile@ comune.frascati.rm.it

Pec: protocollofrascati@legalmail.it

Orari di ricevimento al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00

martedì pomeriggio solo su prenotazione dalle ore 15.30 alle ore 17.00.

                              

Normativa di riferimento

  • D.P.R. 3.11.2000 N. 396, "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile"
  • Codice Civile, articoli 84 e seguenti
  • Legge 27.05.1929 n. 847 art. 6 - "Disposizioni per l'applicazione del concordato dell'11 febbraio 1929 tra Santa Sede e Stato Italiano";
  • Legge 25.05.1985 n. 121 art. 8 - "Modificazioni del concordato lateranense dell'11 febbraio 1929";
  • Legge 31.05.1995 n. 218 - "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.

 

 

Chi contattare

Personale da contattare: Marzoli Ilaria, Bisegni Laura, Pasquali Simona
Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: si

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: 0000

Allegati

File con estensione pdf Allegato: Informativa stampabile.pdf
(Pubblicato il 01/06/2022 - Aggiornato il 01/06/2022 - 70 kb - pdf)
File con estensione doc Allegato: Richiesta acquisizione umenti per pubblicazioni di matrimonio.doc
(Pubblicato il 16/02/2021 - Aggiornato il 16/02/2021 - 40 kb - doc)
File con estensione pdf Allegato: Richiesta acquisizione documenti per pubblicazioni di matrimonio.pdf
(Pubblicato il 16/02/2021 - Aggiornato il 16/02/2021 - 16 kb - pdf)
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Recapiti e contatti
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PEC protocollofrascati@legalmail.it
Centralino 06.941841
P. IVA 02145231003
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