“L’attività amministrativa è retta da criteri di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza, secondo le modalità previste dalla Legge nonché dai principi dell’ordinamento comunitario’’ Art. 1 legge 241/90 e ss. mm. e ii.
La trasparenza consente al cittadino e alle imprese la più ampia accessibilità alla documentazione detenuta dall’amministrazione, a garanzia del diritto ad una informazione qualificata, e a poter conoscere, nei limiti precisati dalla Legge, lo stato dei procedimenti amministrativi che li riguardano, seguendo le fasi attraverso cui l’attività amministrativa si articola.
- Che cosa è il diritto di accesso
È il diritto degli interessati di prendere visione ed, eventualmente, estrarre copia dei documenti amministrativi (Art. 22 L. 241/90).
- Cosa si intende per documento ammministrativo
E’ considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse.
- Chi può esercitare il diritto di accesso
Tutti i soggetti (cittadini, associazioni,imprese, comitati portatori di interessi pubblici o diffusi) che dimostrino di avere un ’’interesse diretto, concreto ed attuale" corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento nei confronti del quale è chiesto l’accesso. La richiesta di accesso deve essere sempre motivata.
- Come accedere agli atti amministrativi
Sono previste due modalità di accesso (DPR 184/2006):
- accesso informale: Qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti l'esistenza di controinteressati il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio dell'amministrazione competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente. La richiesta è esaminata senza formalità ed immediatamente è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea..
- accesso formale: Il cittadino può sempre presentare una richiesta formale - compilando un apposito modulo reperibile sul sito del Comune, indirizzandola all'ufficio competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente da far pervenire all’ufficio Protocollo.
- Quanto tempo ha l’amministrazione per rispondere.
Il termine entro il quale deve chiudersi il procedimento di accesso agli atti è di 30 giorni dalla data di protocollazione della richiesta. Trascorso tale termine senza che il Comune abbia disposto in merito all’accesso, la domanda si intende rigettata.
Cosa non si può chiedere
I documenti coperti da segreto di Stato o da divieto di divulgazione previsti dalla Legge o da Regolamenti governativi. I documenti di cui è vietata la divulgazione dal Regolamento comunale; I documenti relativi a procedimenti tributari di terzi; La documentazione inerente l'attività del Comune diretta all'emanazione di atti normativi generali, di pianificazione e programmazione; I documenti relativi a procedure selettive del personale contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relative a terzi; I documenti individuati con deliberazione del Comune di cui sia stato vietato l'accesso con provvedimento; I documenti oggetto di sequestro giudiziario e detenuti dal Comune; I documenti richiesti per categorie generali, la cui conoscenza sia rivolta al un controllo generalizzato dell'operato del Comune; I documenti che riguardino dati sensibili delle persone fisiche e gruppi di imprese, quando riguardino diritti inviolabili garantiti dalla Costituzione, quali in via esemplificativa: appartenenza razziale, religiosa, opinioni politiche, salute, fede religiosa, casellario penale, corrispondenza, stati familiari, rapporti economici e di alimenti. E', comunque, garantito l'accesso a questi documenti quanto siano strettamente indispensabili alla cura e difesa di interessi giuridici e, qualora siano presenti dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale, l'accesso è consentito soltanto nei limiti previsti dall'art. 60 D.Lgs. 196/2003.