Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Accesso agli atti amministrativi (per l'Accesso agli Atti delle pratiche edilizie presso l'Ufficio Tecnico Comunale, riferirsi esclusivamente al modello scaricabile alla pagina "S.U.E. Sportello Unico Edilizia")

Descrizione

“L’attività amministrativa è retta da criteri di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza, secondo le modalità previste dalla Legge nonché dai principi dell’ordinamento comunitario’’ Art. 1 legge 241/90 e ss. mm. e ii.
La trasparenza consente al cittadino e alle imprese la  più ampia accessibilità alla documentazione detenuta dall’amministrazione, a garanzia del diritto ad una informazione qualificata, e a poter conoscere, nei limiti precisati dalla Legge, lo stato dei procedimenti amministrativi che li riguardano, seguendo le fasi attraverso cui l’attività amministrativa si articola.
- Che cosa è il diritto di accesso
È il diritto degli interessati di prendere visione ed, eventualmente, estrarre copia dei documenti amministrativi (Art. 22 L. 241/90).
- Cosa si intende per documento ammministrativo
E’ considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse.
- Chi può esercitare il diritto di accesso
Tutti i soggetti (cittadini, associazioni,imprese, comitati portatori di interessi pubblici o diffusi) che dimostrino di avere un ’’interesse diretto, concreto ed attuale" corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento nei confronti del quale è chiesto l’accesso. La richiesta di accesso deve essere sempre motivata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
- Come accedere agli atti amministrativi
Sono previste due modalità di accesso (DPR 184/2006):
    - accesso informale: Qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti l'esistenza di controinteressati il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio dell'amministrazione competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente. La richiesta è esaminata senza formalità ed immediatamente è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea..
    - accesso formale: Il cittadino può sempre presentare una richiesta formale - compilando un apposito modulo reperibile sul sito del Comune, indirizzandola all'ufficio competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente da far pervenire all’ufficio Protocollo.
- Quanto tempo ha l’amministrazione per rispondere.
Il termine entro il quale deve chiudersi il procedimento di accesso agli atti è di 30 giorni dalla data di protocollazione della richiesta. Trascorso tale termine senza che il Comune abbia disposto in merito all’accesso, la domanda si intende rigettata.


Cosa non si può chiedere

I documenti coperti da segreto di Stato o da divieto di divulgazione previsti dalla Legge o da Regolamenti governativi. I documenti di cui è vietata la divulgazione dal Regolamento comunale; I documenti relativi a procedimenti tributari di terzi; La documentazione inerente l'attività del Comune diretta all'emanazione di atti normativi generali, di pianificazione e programmazione; I documenti relativi a procedure selettive del personale contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relative a terzi; I documenti individuati con deliberazione del Comune di cui sia stato vietato l'accesso con provvedimento; I documenti oggetto di sequestro giudiziario e detenuti dal Comune; I documenti richiesti per categorie generali, la cui conoscenza sia rivolta al un controllo generalizzato dell'operato del Comune; I documenti che riguardino dati sensibili delle persone fisiche e gruppi di imprese, quando riguardino diritti inviolabili garantiti dalla Costituzione, quali in via esemplificativa: appartenenza razziale, religiosa, opinioni politiche, salute, fede religiosa, casellario penale, corrispondenza, stati familiari, rapporti economici e di alimenti. E', comunque, garantito l'accesso a questi documenti quanto siano strettamente indispensabili alla cura e difesa di interessi giuridici e, qualora siano presenti dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale, l'accesso è consentito soltanto nei limiti previsti dall'art. 60 D.Lgs. 196/2003.

Chi contattare

Altre strutture che si occupano del procedimento

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

Costi per l'utenza

Per l'Accesso agli Atti delle pratiche edilizie presso l'Ufficio Tecnico Comunale, riferirsi esclusivamente al modello scaricabile alla pagina "S.U.E. Sportello Unico Edilizia".

Il cittadino può esaminare gratuitamente i documenti amministrativi; nel caso in cui chiedesse il rilascio di una copia dei documenti (o di un estratto di essi), la consegna sarà subordinata al rimborso dei diritti di segreteria come di seguito specificati oltre l'imposta di bollo in caso di copia conforme all'originale (€ 16,00)                                         Euro 0,30 da 1 a 2 copie formato A4;
Euro 0,60 da 3 a 4 copie formato A4;
Euro 0,60 da 1 a 2 copie formato A3;
Euro 1,20 da 3 a 4 copie formato A3;

accedi al  "S.U.E. Sportello Unico Edilizia"

Modulistica per il procedimento

Riferimenti normativi

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: 31/12/2015

Allegati

File con estensione pdf Allegato: Richiesta accesso agli atti - MODULISTICA-1.pdf
(Pubblicato il 23/11/2018 - Aggiornato il 23/11/2018 - 79 kb - pdf)
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